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07/01/2019

Terremoto centro Italia: proroga termini versamenti e adempimenti tributari e contributivi

Con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dal sisma a partire dal 24/08/2016, la Legge di bilancio 2019 proroga i termini per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi e degli adempimenti contributivi, nonché i termini relativi alla sospensione per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS.

L'art. 1, comma 991, della L. 30/12/2018, n. 145, apporta modifiche all’art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016. In particolare, viene prorogato al 01/06/2019 (dal 16/01/2019) il termine entro il quale i contribuenti (persone fisiche) dovranno versare i tributi oggetto di sospensione nei territori colpiti dal terremoto del centro Italia del 2016. Inoltre, tali tributi potranno essere versati mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo (prima della modifica il numero massimo di rate era pari a 60).

Si apportano modifiche anche all’art. 48, comma 13, del D.L. 189/2016, il quale dispone che nei comuni terremotati (individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/08/2016 (per i comuni di cui all'allegato 1), ovvero dal 26/10/2016 (per i comuni di cui all'allegato 2), al 30/09/2017. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi devono ora essere effettuati entro il 01/06/2019 (prima della modifica il termine per la ripresa dei versamenti era il 31/01/2019). Anche per tali versamenti, il numero massimo di rate mensili è stato elevato da 60 a 120.

Il comma 994 proroga al 01/01/2020 (in luogo del 01/01/2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Il comma 997 prevede che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24/08/2016.
 

 

Dalla redazione