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Sent.C. Cass. 25/02/2009, n. 4480

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1. Strade vicinali private - Mancata manutenzione - Responsabilità dei proprietari interessati per danni a terzi
1. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull’amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

1. Conf. Cass. 16 maggio 1981 n. 3218 [R=W16MA813218]; 6 luglio 1978 n. 3361 [R=W6L783361]. Strada vicinale (o poderale o di bonifica) è una strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico (art. 3, n. 52 del nuovo Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 R). 1a. (STRADE) - Sulla manutenzione delle strade ved. Cass. 24 giugno 2008 n. 17178 R (Obbligo dei proprietari o concessionari di strade pubbliche di provvedere, ai sensi dell’art. 14 COD.STRA, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285R, alla loro manutenzione, gestione e pulizia; tale obbligo comprende la rimozione, custodia e, se del caso, demolizione, dei veicoli lasciati in sosta d’intralcio o abbandonati).

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