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02/01/2019

Giudizio di anomalia dell’offerta e obbligo di motivazione: chiarimenti del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, sent. 18/12/2018, n. 7129, il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta - a differenza di quello negativo - non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, a condizione che queste ultime siano congrue ed adeguate.

In particolare è stato precisato che la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi:
- a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio;
- a richiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali - da sole - potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha fornito un utile riepilogo di alcuni orientamenti espressi sul tema secondo i quali:
- la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono;
- ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità;
- l’esclusione dalla gara necessita la prova dell'inattendibilità complessiva dell’offerta, sicchè eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi irrilevanti: ciò che conta è l’attendibilità dell’offerta e la sua idoneità a fondare un serio affidamento per la corretta esecuzione dell'appalto.

Dalla redazione