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Sent. C. Stato 31/03/2009, n. 2004

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Indici rivelatori - Ex art. 18, L. 1985/47 - Scopo edificatorio emergente anche da un solo indizio – Sufficienza (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30)
1. Ai sensi dell’art. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47 (al quale oggi corrisponde l’art. 30 del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale posta in essere mediante il frazionamento planimetrico del fondo e la conseguente vendita dei lotti da essa risultanti non è necessario dimostrare la sussistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 18 cit., ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio.

1. Conf. C. Stato V 14 maggio 2004 n. 3136 [R=WCS14MA043136]; V 25 gennaio 2003 n. 335 [R=WCS25GE03335]. 1a. (ATED-ABUSI.5) - Sulla lottizzazione abusiva ved. C.Stato IV 11 ottobre 2006 n. 6060 R (1. Lottizzazione abusiva; materiale o formale - Criterio distintivo. 2. Lottizzazione abusiva - Partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento - Necessità. 3. Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione dei lavori - Effetti); Cass. 17 febbraio 2004 n. 3004 R (La vendita di porzione di area edificabile non configura lottizzazione abusiva); Csi 29 ottobre 2003 n. 348 R (È diverso il trattamento per l’abuso edilizio nel caso di costruzione abusiva o di lottizzazione abusiva, costituendo quest’ultima un intervento sul territorio, più esteso rispetto alla prima); C.Stato V 6 ottobre 2003 n. 5849 R [Nozione di lottizzazione abusiva (materiale o formale) e di lottizzazione negoziale - Opere relative costruite in assenza di piano comunale, particolareggiato esecutivo o di lottizzazione]; IV 5 agosto 2003 n. 4465 R (Criterio di distinzione della lottizzazione abusiva «materiale e cartolare»); IV 8 maggio 2003 n. 2445 R (La lottizzazione abusiva può essere, ai sensi dell’art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47 R, negoziale o materiale); Cass.pen. III 22 gennaio 2003 n. 3074 [R=WP22GE033074] (Un caso di configurazione del reato di lottizzazione abusiva); Csi 20 gennaio 2003 n. 2 R (La vendita di un terreno a lotti manifestamente destinati alla edificazione costituisce lottizzazione abusiva); C.Stato V 20 aprile 2001 n. 2411 R e Cass.pen. III 9 giugno 1999 n. 1656 [R=WP9G991656] (La lottizzazione abusiva «negoziale» risulta da due elementi: il finanziamento abusivo del terreno in lotti e la loro inequivocabile destinazione alla edificazione); C.Stato IV 7 marzo 2001 n. 1328 R (Una lottizzazione abusiva si configura non soltanto con l’inizio di opere in violazione di norme urbanistiche e di leggi statali e regionali ma anche con il finanziamento e la cessione del terreno in lotti per la loro evidente destinazione a scopi edificatori); Cass.pen. III 14 dicembre 2000 n. 12999 [R=WP14D0012999] (Sull’ordine di confisca in caso di lottizzazione abusiva); III 14 dicembre 2000 n. 12989 [R=WP14D0012989] (1. Può rispondere del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subacqirente di un singolo lotto; 2. In tema di lottizzazione abusiva può sussistere la responsabilità del notaio rogante; 3. Sulla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva); III 22 marzo 2000 n. 3668 [R=WP22M003668] e Csi 26 giugno 2000 n. 305 R e Csi 25 maggio 2000 n. 242 R [Fra gli «atti equivalenti» al frazionamento ed alla vendita in tema di lottizzazione abusiva (ved. art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti]; Cass.pen. III 16 dicembre 1999 n. 3703 [R=WP16D993703] (Computo della durata nel tempo della contravvenzione di lottizzazione abusiva); III 11 gennaio 1999 n. 216 [R=WP11GE99216] [Il reato di lottizzazione abusiva si può configurare anche senza edificare, bastando il trasferimento di terreno esteso oltre 10.000 mq (cd. lottizzazione «negoziale»)]; III 5 marzo 1998 n. 292 [R=WP5M98292] (La lottizzazione abusiva si configura insieme come illecito amministrativo e come reato); Cass. 12 dicembre 1997 n.11436 [R=W12D9711436] (1. Alla lottizzazione abusiva non è applicabile la sanatoria ex L. 1985 n. 47; 2. La lottizzazione abusiva si configura come reato permanente); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 301 R (Sulla nozione di lottizzazione abusiva); Cass.pen. III 30 aprile 1994 n. 4954 [R=WP30A944954] (1. Presupposto per la confisca in caso di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva si può configurare anche senza iniziative edificatorie, essendo sufficiente la cd. lottizzazione «negoziale»); Cass. 2 giugno 1993 n. 6168 R (La lottizzazione abusiva si configura con la cessione di terreni per lotti e la manifestazione dello scopo edificatorio ma non con la mera alienazione del suolo senza garanzie sulla edificabilità o senza riferimenti all’edificazione).

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