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Deliberaz. G.R. Piemonte 14/12/2018, n. 43-8097

Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici.
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Testo del provvedimento


Premesso che:

- la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, nel dettare disposizioni regionali in materia di semplificazione, dedica il Capo VIII alle semplificazioni in materia di energia;

- l’art. 39 delegifica la materia e stabilisce che la Giunta regionale, in attuazione delle direttive europee 28/2009, 2010/31 e 27/2012, e nel rispetto dei principi statali in materia, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti specifici in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili;

- con deliberazione n. 14-2119 del 21 settembre 2015 rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015 (c.d. d.m. “Linee guida”), nonché dei disposti di cui agli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 stabilendo all’articolo 7 (Controlli e Sanzioni) dell’Allegato A che:

· i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica sono svolti dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), in accordo con la struttura regionale competente, in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015;

· nei casi di inosservanza delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.;

· ai sensi dell’art. 41 della l.r. 3/2015 i soggetti competenti ad applicare le sanzioni saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale;

· la sanzione dovrà essere comunicata all'Ordine o al Collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Richiamato che:

· ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro;

· la citata d.g.r. 21 settembre 2015, n. 14-2119 e s.m.i., nel dettare disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici al paragrafo 7 dell’Allegato A, dopo avere specificato che il controllo della qualità dell’attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori è finalizzato ad analizzare almeno il 2% degli APE depositati sul SIPEE in ogni anno solare, stabilisce, tra l’altro, che i controlli svolti da ARPA sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e possono consistere:

- nell’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al d.m. Linee guida;

- nelle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;

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