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Sent.C. Cass. 12/02/2009, n. 3490

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora dovuti all’appaltatore ex artt. 35 e 36, D.P.R. 62/1063 – Condizioni
1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., presuppongono l’inadempimento della stessa e non sono, quindi, applicabili in relazione al periodo per cui il contratto sia stato eseguito benché non ancora stipulato ed approvato, essendo l’Amministrazione tenuta a darvi esecuzione solo dopo la sua approvazione, e non potendo il contratto considerarsi per essa obbligatorio, finché non sia stato approvato dall’organo competente e, poi, quando sia previsto, registrato alla Corte dei conti.

1. Ved. Cass. 10 novembre 2008 n. 26916 R; 9 maggio 1994 n. 4490 [R=W9MA944490]. 1a (PM-RIPM.1) - Ved. Cass. 10 novembre 2008 n. 26916 R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36) [R=DPR106362]

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