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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8385
Sent. C. Cass. pen. 28/10/2008, n. 40046
Sent. C. Cass. pen. 28/10/2008, n. 40046
1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Garante della regolare esecuzione dei lavori - Conseguenza
1. In materia edilizia grava sul direttore dei lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità penale soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 29, D.P.R. 5 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all’incarico ricevuto.
1a. (PGDL.4) - Ved. C.Stato II 20 dicembre 2007 n. 9184/04 R.
OSSERVA
Con sentenza ... 2007 la Corte di appello ... confermava la condanna ... a AA per avere, quale direttore dei lavori, relativamente all’esecuzione di opere di manutenzione della copertura di un fabbricato ..., concorso nella realizzazione, in una zona sismica soggetta a vincolo paesaggistico, del rifacimento della struttura di copertura in latero-cemento in luogo di quella in legno, in difformità totale della D.I.A., con variazione delle preesistenti falde ottenendo in tal modo, nella parte posteriore dell’edificio, un vano abitabile di circa 50 mc, nonché nell’abbassamento di circa 90 cm. della quota d’imposta del solaio sottotetto ottenendo altro vano abitabile di circa 50 mc, con un incremento della superficie utile e con l’apertura di varie aperture nei vani sottotetto. (Omissis).
I giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzati e delle acquisizioni documentali, che l’intervento edilizio, previa presentazione di una D.I.A. per la manutenzione della copertura di un fabbricato, era totalmente difforme dalla stessa avendo l’imputato concorso nell’esecuzione, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di due vani abitabili con ampliamento plano volumetrico del preesistente edificio.
Tanto premesso, va rilevato che «in materia edilizia, sono realizzabili con denuncia d’inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall’art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 01/380, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire» (Cass. pen. III 07/1893).
Le opere per le quali l’art. 1, comma 6, L. 21 dicembre 2001 n. 443 ha previsto la possibilità, a scelta dell’interessato, di procedere in base a semplice D.I.A. in alternativa a concessioni edilizie, sono rimaste soggette, qualora ob origine rientrassero nel regime concessorio, alla previsione di cui all’art. 20, lett. b), L. 1985/47 e quelle successive all’entrata in vigore del T.U. 01/380 - all’art. 44 dello stesso.
Conseguentemente integrano il reato previsto da tali norme le suddette opere, quando siano state realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire oppure in mancanza o totale difformità dalla D.I.A., come nel caso in esame (Cass. pen. V 05/23668).
Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui «in materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto attemperando agli obblighi previsti dall’art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni acertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all’incarico ricevuto» (Cass. pen. III 06/4328; III 04/15283; III 05/34376).
Occorre pure che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l’illecito edilizio si sia evidenziato in via obiettiva, ovvero non appena avuta conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate con la conseguente responsabilità, in caso d’inerzia, per le ipotesi di reato configurate.
Correttamente, quindi, è stata affermata la responsabilità dell’imputato stante che l’intervento de quo è stato eseguito in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica, essendo il direttore dei lavori tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione di lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo a esso affidata.
Ciò alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte, immodificabile alla stregua delle disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 04/42 (introdotte col D.Lgs. 06/157), secondo cui la previsione normativa (l’esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione) «configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno», sicché «ai fini della realizzazione del reato, basta che l’agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l’ulteriore elemento dell’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi» (Cass. pen. III 06/564). (Omissis).
(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 29) |
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