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Sent. C. Cass. pen. 27/10/2008, n. 40018

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenza - Nozione - Diversa da quella ex art. 817 C.c. - Tettoia - Non è pertinenza (né opera precaria) 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione del giudice ex art. 7, L. 1985/47
1. La nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata dall’art. 817 Cod. civ., ha peculiarità sue proprie, inerendo essa ad un’opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad un’esigenza oggettiva dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Nella specie, non costituisce «opera precaria e soggetta a facile demolizione» né pertinenza una tettoia costituita da una struttura di metallo con sovrastante tetto di copertura avente un’altezza di metri 3 ed un’ampiezza di m2 47,00, di cui m2 23,00 accorpati, mediante demolizione di muri portanti, ad attiguo immobile adibito ad esercizio commerciale. 2. L’ordine di demolizione previsto dall’art. 7, L. 1985/47 (ora dall’art. 31, c. 9, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre. Irrilevante pertanto è che si sia fatto erroneamente riferimento, nel dispositivo della sentenza di primo grado, alla «demolizione di quanto in sequestro» (nonostante non sia stato disposto alcun sequestro), riguardando la demolizione, evidentemente, il manufatto abusivamente realizzato.

1. Conf. Cass. Pen. III 9 dicembre 2004, Bufano. La stessa sentenza n. 40018 aggiunge: «La strumentalità rispetto all’immobile principale deve essere in ogni caso oggettiva, e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore. L’opera pertinenziale inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può considerarsi tale l’ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte…». (Cass. Pen. III 25 ottobre 2007, Giangrasso). 1n. Codice civile - Art. 817: ved. Cass.pen. 8 aprile 2008 n. 14417, R
[Cod. civ. art. 817 (1n)] (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31, c. 9)

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