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Sent. C. Stato 13/06/2008, n. 2954

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1. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro di contenimento - Non è costruzione agli effetti della disciplina delle distanze 2. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro di cinta - Non va considerato nel computo delle distanze
1. In tema di distanze legali, solo il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi «costruzione» agli effetti della disciplina delle distanze, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. 2. I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell’art. 878 C.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, l’altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà; mentre quando non si è in presenza di un dislivello naturale, ma si tratta di un dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera dell’uomo.

1. Conf. Cass. 10 gennaio 2006 n. 145 R; 11 gennaio 1992 n. 243 R; 28 novembre 1991 n. 12763. [R=W28N9112763]Ved. Anche C. Stato IV 8 ottobre 2007 n. 5213. [R=WCS8O075213] 2. Conf. Cass. 15 giugno 2001 n. 8144 R 2n. Codice civile - Art. 878 (Muro di cinta) — (c.1) Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873. (c.2) Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri. 1a. E 2a. (MURI) - Sui muri, ved. Cass. 22 giugno 2007 n. 14609 R [La presunzione di muro comune, ai sensi dell’art. 880 Cod. civ., riguarda solo il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc.)]; 10 marzo 2006 n. 5261 R (Sulla presunzione di comunione del muro divisorio fra edifici prevista dall’art. 880 C.c.); 10 marzo 2006 n. 5258 R (Presunzione, ex art. 881, c. 1 e 2 Cod. civ., per la quale il muro divisorio fra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartengano esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni del muro che sono dalle medesime norme considerati); 25 novembre 2003 n. 17899 R (Per la ricostruzione di un muro comune è necessario, salvo i casi di urgenza, il consenso di tutti i proprietari); Cass. Pen III 8 ottobre 2003 n. 38193 [R=WP8O0338193](Muro di contenimento di natura pertinenziale - Autorizzazione gratuita); Cass. 7 luglio 2003 n. 10709 R (Le norme tecniche regionali riguardo alle modalità costruttive di un muro di cinta non sono modificative dell’art. 886 Cod. civ.); 24 giugno 2003 n. 9998 R (In certe condizioni il muro di cinta può essere equiparato a muro di fabbrica); 30 maggio 2003 n. 8807 R (Condizioni per la costruzione in appoggio o in aderenza ad un muro di cinta); 1 aprile 2003 n. 4900 R (L’utilizzazione del muro comune con inserimento di elementi ad uso esclusivo di uno dei comproprietari deve avvenire nel rispetto dell’art. 1102 Cod. civ. sull’uso della cosa comune); 19 agosto 2002 n. 12239 R (Il muro di contenimento costruito per evitare smottamenti o frane non può considerarsi «costruzione»); 25 febbraio 2002 n. 2731 R (La normativa degli artt. 874, 876 e 884 Cod. civ. sui muri di confine non è applicabile nelle zone sottoposte alle norme antisismiche ex L. 25 novembre 1962 n. 1684); 25 giugno 2001 n. 8671 R (Requisiti di un muro per essere qualificato come muro di cinta); 15 giugno 2001 n. 8144 R (Il muro di sostegno di un terrapieno deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta); 25 maggio 2001 n. 7131 R (Sulle spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno fra due fondi a dislivello, ex art. 887 Cod. civ.); 21 novembre 2000 n. 15005 R (Gli artt. 874, 976 e 884 Cod. civ. sul muro di confine e comune sono inapplicabili nelle zone sismiche); 2 ottobre 2000 n. 13012 R (Costruzione in appoggio o in aderenza a muro con sovrastante balcone con veduta - Condizioni); 8 settembre 2000 n. 11585 [R=W8S0011585] (Comunione forzosa ex art. 875 Cod. civ. di muro che non è sul confine); 24 febbraio 2000 n. 2102 R (Presunzione di comunione di muro provvisorio - Condizioni); 2 febbraio 2000 n. 1134 R (Muro di cinta alto più di 3 metri - Distanza ex art. 873 Cod. civ.); 25 gennaio 2000 n. 820 R (Muro di confine - È escluso l’esercizio di servitù di veduta); 28 gennaio 1999 n. 756 R (Muro divisorio fra edifici - Prova della proprietà esclusiva del muro); 24 maggio 1997 n. 4641 R (Muro sul confine - Innesto del proprio muro - Indennità dovuta ex art. 876 Cod. civ.); 21 maggio 1997 n. 4541 R (Muro di contenimento per fondi a dislivello naturale - Non è costruzione); 15 gennaio 1997 n. 342 R (Computo del muro di cinta ai fini delle distanze - Esclusione); 11 gennaio 1997 n. 237 R (Sopraelevazione di muro comune divisorio); 13 febbraio 1996 n. 1083 R (Nozione del muro di cinta); 11 luglio 1995 n. 7594 R (Muro di cinta: requisiti - Muro di sostegno e contenimento per fondi a dislivello: eventuale configurabilità come costruzione); 24 dicembre 1994 n. 11162 R (Illegittima edificazione sul muro di cinta); 14 dicembre 1994 n. 10704 R (Utilizzazione del muro comune da parte di singoli condomini, con apertura di porte o trasformazione di finestre in balconi); 29 settembre 1994 n. 7944 R (Limiti alla facoltà di appoggio sul muro di cinta); 7 luglio 1994 n. 6407 [R=W7L946407](1. Limiti alla facoltà del comproprietario di un muro comune, di innalzarlo; 2. Inammissibilità di servitù di veduta dal muro di cinta); 30 marzo 1994 n. 3089 R (Riparazione e ricostruzione di muro comune); 14 maggio 1993 n. 5475 R (Ricostruzione di muro comune); 25 luglio 1992 n. 8992 R (Muro comune per fondi a dislivello in abitato); 1 febbraio 1992 n. 1076 R (Sopraelevazione del muro comune).
[Cod. civ. art. 878 (1n)]

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