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Sent. C. Cass. pen. 08/04/2008, n. 14432

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1. Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività - Sufficiente per ristrutturazioni di portata minore in luogo del permesso di costruire 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Normativa antisismica - Applicabilità a tutte le costruzioni la cui sicurezza interessi la pubblica incolumità
1. Sono realizzabili con denuncia di inizio attività (D.I.A.) gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore ovvero che comportano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti dell’immobile e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall’art. 10, c.1., lett. c), D.P.R. 380/01 che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire. 2. Le disposizioni della normativa antisismica ex L. 1974/64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato.

1. Ved. Cass. Pen. III 23 gennaio 2007 n. 1893;R III 20 maggio 2002 n. 19378; III 24 ottobre 2001 n. 38142; III 19 giugno 1997 n. 5738. 2a. (ATED-SISM) - Sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche ved. Cass. Pen. III 21 gennaio 2008 n. 3069 R [Omissione di denuncia lavori e di avviso inizio lavori in zona sismica - Configurano reati permanenti per violazione norme ex artt. 17, 18 e 20, L. 1974/64 (trasfuse in artt. 93, 94 e 95, D.P.R. 01/380)]; Cass. 20 novembre 2007 n. 24141 R (L’inosservanza delle norme antisismiche per costruzioni in zone sismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino); 22 giugno 2007 n. 14606 R(Larghezza degli intervalli di isolamento fra due edifici in zona sismica - Disciplina ex art. 6, n. 4, L. 62/1684); Cass. Pen. III 8 novembre 2006 n. 36942 R (La normativa urbanistica della L. 2 febbraio 1974 n. 64 ha una portata ancora più ampia di quella sulle opere in «cemento armato», in quanto si applicano omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità); III 23 marzo 2006 n. 10205 R (Nell’attività edilizia le norme sismiche sono applicabili a tutte le costruzioni comprese le strutture in legno); Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425 R (Nelle zone in cui vige la normativa antisismica non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt 874, 876 e 884 Cod. civ.); Cass. Pen. III 2 febbraio 2006 n. 4317 R (1. Duplice controllo dell’attività edilizia da ufficio tecnico regionale e comunale; 2. Obbligo di preavviso scritto, al competente sportello unico, da chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni, ex art. 93, D.P.R. 2001/380; 3. Applicabilità delle norme antisismiche per una tettoia; 4. Disciplina applicabile all’attività edilizia nelle zone sismiche); III 19 dicembre 2003 n. 48685 (Ordine di demolizione di costruzioni in zone sismiche ex art. 23, L. 1974/64 - Ammissibile solo per inosservanza norme tecniche e non per violazioni meramente formali della legge); III 13 febbraio 2002 n. 5674 (Per le opere edilizie in zone sismiche costruite in difformità delle norme ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, la demolizione disposta dal giudice compete all’ufficio tecnico della Regione o del Genio civile); VI 23 luglio 1999 n. 18 e III 26 aprile 1999 n. 5299 e III 16 aprile 1999 n. 4876 [I reati previsti e puniti dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64 agli artt. 2 e 20 per le costruzioni in difformità delle norme sismiche, hanno natura di reati permanenti; ed agli artt. 17 e 18 per l’omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei (ma secondo III 23 novembre 1998 n. 12156, l’art. 18, c. 1. ha natura di reato permanente); III 16 luglio 1999 n. 1857 (La contravvenzione prevista dall’art. 3 della L. 1974 n. 64 - in cui, per le costruzioni in zone sismiche, è prescritta la conformità alle norme di sicurezza richiamate nell’art. 1 legge cit. e negli appositi decreti ministeriali - ha natura permanente); III 21 aprile 1994 n. 203 (1. Omissione degli adempimenti ex art. 17, L. 1974/64 - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti; 2. Idoneità di sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o in cemento armato - Obbligo del committente di richiesta di autorizzazione al Consiglio superiore ll.pp); Cass. 18 maggio 1993 n. 5653 R (Ambito di applicazione della disciplina ex L. 1974/64 e decreti contenenti norme tecniche).
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 10, c.1, lett. c)]R (L. 2 febbraio 1974 n. 64) R

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