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Sent.C. Stato 17/10/2008, n. 5064

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1. Appalti LSF - Gara - Bando, inviti e altri atti (lex specialis) - Clausole equivoche - Interpretazione – Criterio
1. In una gara d’appalto LSF, in caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara in qualità di legge speciale, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato - che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 C.c., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede - impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

1a. (GARA-BINV.1) - Le clausole del bando di gara e della lettera d’invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis della gara d’appalto dei lavori pubblici (la quale prevale sulla normativa generale delle gare medesime) - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto (ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335 R). E quando sono equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Però quest’ultima regola non è applicabile qualora la clausola del bando o della lettera d’invito o del capitolato contenga ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione, giacché in tal caso l’adempimento prescritto è inderogabile (C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572 R; V 22 maggio 2001 n. 2830 R; VI 22 maggio 1998 n. 801 R, VI 18 novembre 1994 n. 1668 R e VI 25 maggio 1993 n. 377 R). Ved. C. Stato V 30 agosto 2005 n. 4413 R (In presenza di clausole equivoche occorre che di esse sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, senza volere ricostruire ulteriori ed inespressi significati attraverso indagini ermeneutiche ed integrative); VI 13 gennaio 2005 n. 82 R [In caso di clausole oscure ed equivoche della lex specialis della gara (bando o lettera d’invito e loro allegati, come capitolati, convenzioni, ecc.), deve essere data una lettura idonea a tutelare sia l’affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l’interesse pubblico alla partecipazione del maggior numero possibile di imprese alla gara]; V 8 marzo 2006 n. 1224 R e V 4 novembre 2004 n. 7140 R (L’interpretazione di clausole equivoche contenute nel bando di gara o nella lettera d’invito deve essere favorevole alla più estesa partecipazione di imprese alla gara); V 12 ottobre 2004 n. 6580 R (Sul criterio di interpretazione delle clausole equivoche); V 28 giugno 2004 n. 4797 R (È ingiustificata l’esclusione di imprese che abbiano interpretato logicamente clausole equivoche); V 1 ottobre 2003 n. 5676 R; Csi 20 gennaio 2003 n. 4 R; C. Stato VI 28 ottobre 2002 n. 5898 R; 4 aprile 2002 n. 1857 R; V 18 marzo 2002 n. 1558 R; V 3 settembre 2001 n. 4586 R; Csi 6 novembre 2000 n. 437 R; 22 marzo 2000 n. 128 [R=WCS22M00128]; 14 ottobre 1999 n. 538 [R=WCS14O99538] C. Stato V 2 marzo 1999 n. 223 R; IV 29 dicembre 1998 n. 1605 R; IV 20 novembre 1998 n. 1619 [R=W20N981619]; Csi 9 giugno 1998 n. 383 R C. Stato V 11 maggio 1998 n. 224 R; VI 4 marzo 1998 n. 241 R; Csi 21 novembre 1997 n. 500 R; 8 maggio 1997 n. 96 R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212 R; C. Conti, Stato 1° febbraio 1995 n. 160 [R=WCO1F95160]; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668 R; V 31 marzo 1994 n. 236 R(Detto criterio va seguito non soltanto in omaggio al generale principio di conservazione degli atti ma anche per lo specifico interesse dell’Amministrazione appaltante al confronto più ampio possibile tra le offerte); V 26 giugno 1993 n. 753 R (Per l’interesse pubblico al più ampio confronto tra le offerte); V 6 luglio 1992 n. 626 R; VI 12 giugno 1992 n. 481 R V 6 marzo 1990 n. 262 R; Contra, l’isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112 R, secondo la quale le clausole dubbie vanno risolte secondo le regole d’interpretazione del contratto (che sono quelle di cui agli artt. 1362 a 1371 Cod. civ.). 1n. Codice civile - Art. 1337: ved. C.Stato IV 7 luglio 2008 n. 3380.R
[Cod. civ. art. 1337 (1n)]

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