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Sent.C. Cass. 16/04/2008, n. 10069

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori di somma urgenza - Contratto d’appalto in variante - Non stipulato con accordo scritto - Egualmente legittimo - Condizioni
1. Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, nel vigore della disciplina contenuta nell’art. 342, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, e degli artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (da intendersi richiamati dall’art. 87, c. 1, T.U. della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1934 n. 385, applicabile ratione temporis), il contratto di appalto in variante è pienamente legittimo per quanto non risulti stipulato con accordo scritto recante l’espressione contestuale della volontà delle parti, essendo sufficiente il rispetto delle condizioni previste dall’art. 342 cit., ossia l’ordine del direttore dei lavori e l’approvazione dell’ente pubblico.

1. Ved. Cass. 26 maggio 1994 n. 5172 R 1c. L. 1865/2248, art. 342: ved. Cass. 2 aprile 2008 n. 8512. R 1n. R.D. 11 novembre 1923 n. 2440 - Art. 16 - (c.1) I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’Amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. (c.2) I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest’ultimo funzionario. (c.3) I contratti e i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. (c.4) I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto. (c.5) Il deliberatario non può impugnare l’efficacia dell’atto o incanto per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d’asta o di licitazione privata. Art. 17 - I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’Amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
[L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 342 (1c); R R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 16 (1n) e 17 (1n); R R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 87, c. 1] [R=RD38334]

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