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Sent. C. Stato 30/01/2008, n. 278

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per irregolarità contributiva se definitivamente accertata - Legittimità
1. È illegittima l’esclusione di una impresa da una gara d’appalto ll.pp., motivata per omissione contributiva che non sia stata però definitivamente accertata; infatti l’art. 17, c. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 prevede che, fra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione di un’impresa, vi sia quella di cui alla lettera d): «inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza».

1. Nella specie l’esclusione dell’impresa dalla gara era stata basata sul presupposto della definitività delle violazioni contributive; ma il presupposto era erroneo perchè la definitività è risultata smentita da un documento dell’INPS.
(D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 17, c.1)R

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