FAST FIND : GP8125

Sent. CGAR. Sicilia 05/12/2007, n. 1088

51319 51319
1. Appalti ll.pp. - Project financing - Obbligo del promotore ex art. 37 bis, c. 1, L. 94/109
1. In tema di project financing, ai sensi dell’art. 37 bis, c. 1, L. 94/109, il soggetto promotore ha l’obbligo di presentare il piano economico finanziario in cui deve esporre le previsioni dei costi dell’intervento e dei ricavi derivanti dalla gestione dell’opera; il relativo programma deve essere asseverato da un istituto di credito a garanzia della sua attendibilità e la sua congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.

1c. All’art. 37 bis, c. 1, L. 94/109 corrisponde la norma vigente dell’art. 153, c. 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove»
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis, c. 1 (1c)]R

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino