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Sent.C. Cass. 10/08/2007, n. 17650

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1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Contratto - Forma scritta - Necessità
1. Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte committente una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall’art. 97 Cost.. Il contratto deve quindi tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico ad un professionista o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all’ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno. Del pari è escluso che un siffatto contratto possa concludersi a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente (tale modalità di conclusione del negozio è possibile solo nei rapporti con ditte commerciali).

1. Conf. (le più recenti, fra le molte altre) Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752 R; 18 aprile 2006 n. 8950 R; 24 novembre 2005 n. 24826;[R=W240524826] 30 luglio 2004 n. 14570;[R=W30L0414570] 30 maggio 2002 n. 7913.[R=W30MA027913] 1a. Ved. Cass. 2 maggio 2007 n. 10123 R
(Cost. art. 97; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 16 e 17)R

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