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Sent.C. Stato 21/11/2007, n. 5906

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1. Appalti ll.pp. - Subappalto - Autorizzazione - Necessità - Tempi 2. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Subappalto - Relativo contratto - Sottoscrizione dell’A.T.I. - Necessità
1. Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri). A tale conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, c. 9 della L. 19 marzo 1990 n. 55 ed il semplice rilievo che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi. 2. Nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l’associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. È peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari. D’altronde è solo accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo che la stazione appaltante può agevolmente ed efficacemente disporre (nel breve termine che le è assegnato) della necessaria visione panoramica sul complesso dei subappalti.

1. Ved. Det. Aut. Vig. ll.pp. 27 febbraio 2003 n. 6. L. 11 marzo 1990 n. 55, art. 18, c. 9, 2a parte: «L’amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione (richiesta dall’impresa che si avvale del subappalto e del cottimo, ndr) entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.  Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».  1a. (SUB.3) - Sul subappalto nei lavori pubblici e la necessità di sua autorizzazione ved. Cass. 11 maggio 2006 n. 10885 R (Il subappalto autorizzato non costituisce una cessione, sia pure parziale, del contratto; così come la cessione di credito dell’appaltatore al subappaltatore non implica, a sua volta, alcuna cessione del contratto d’appalto); Cass. Pen. III 12 gennaio 2006 n. 792 R (Ai sensi dell’art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646 il divieto di subappalto non autorizzato dalla P.A. appaltante si applica non solo ai contratti aventi la qualifica formale di subappalto o cottimo, ma anche a quelli che, sotto altro nome, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza coi suddetti contratti); 16 luglio 2003 n. 11131 [R=WP16L0311131] (Nullità del contratto di subappalto o cottimo non autorizzato dalla P.A. come presente art. 21 L.82/646); C. Stato VI 3 aprile 2003 n. 1716 R (Ai sensi dell’art. 13, c.7, L. 94/109 negli appalti pubblici per i quali siano previsti, oltre ai lavori prevalenti, opere richiedenti lavori, strutture, impianti speciali e qualora una o più di esse abbia valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, tali opere non possono essere affidate in subappalto); Cass. 24 luglio 2000 n. 9684 R (Il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto); 21 giugno 2000 n. 8421 R (La violazione, da parte dell’appaltatore, dell’art. 339 L. 1865 n. 2248, All. F - che vieta il subappalto non autorizzato - e dell’art. 21, c. 3 L. 82/726 - che attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato, all’ente appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto - legittima la sospensione dei pagamenti da parte dell’amministrazione appaltante); 20 giugno 2000 n. 8384 R (1. Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed ai patti del loro contratto. - 2. L’accettazione di materiali, compresi quelli impiegati dal subappaltatore da parte del direttore dei lavori non preclude il successivo rifiuto fino in sede di collaudo); C. Stato V 8 giugno 2000 n. 3253 R (In un appalto di opera pubblica il subappaltatore ha diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, alla copia del registro di contabilità); Cass. Trib. 3 marzo 2000 n. 2392 R (Sulla tassazione del corrispettivo per noleggio di autocarri da parte del subappaltatore del trasporto di materiali per un’opera pubblica); C. Stato VI 28 febbraio 2000 n. 1056 R (La richiesta di autorizzazione di subappalto compresa nella documentazione da presentare a gara d’appalto ex art. 18 L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 18, non comporta preventivo vincolo giuridico fra l’impresa e l’indicato subappaltatore; e non preclude la partecipazione alla stessa gara delle ditte indicate appunto come subappaltatori previsti); Cass. Pen. I 3 febbraio 2000 n. 6261 [R=WP3F006261] (La concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione costituisce reato); Cass. 18 novembre 1997 n. 11450 R (Nullità del contratto di subappalto o cottimo non autorizzato dalla P.A., ex art. 21 L. 1982 n. 646); 29 settembre 1997 n. 9522 R (Facoltà P.A. di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto in caso di subappalto non autorizzato); 5 settembre 1994 n. 7649 R e 11 agosto 1990 n. 8202 R (Il subappalto è vietato dall’art. 1656 Cod. civ., salvo autorizzazioni del committente che resta però estraneo al rapporto); C. Stato VI 12 maggio 1994 n. 767 R (Giurisdizione amministrativa in caso di controversia per la revoca dell’autorizzazione a subappalto); Cass. 6 aprile 1992 n. 4215 [R=W6A924215] (Anche se il collaudo di un’opera pubblica è favorevole, è ammissibile la pronuncia di condanna dell’appaltatore al risarcimento danni in caso di subappalto affidato senza autorizzazione); Cass. Pen. I 3 aprile 1992 n. 4035 [R=WP3A924035] (È vietato il subappalto non autorizzato); Cass. 8 agosto 1989 n. 3632 R (Individuazione della autorità competente al rilascio dell’autorizzazione preventiva, necessaria per il subappalto di opere stradali e autostradali); C. Cost. 23 luglio 1987 n. 281 R (1. Non contrasta con l’art. 41 della Costituzione la previsione di pena pecuniaria - in caso di subappalto non autorizzato - proporzionale all’importo dell’appalto anziché a quello del subappalto, ex art. 21 L. 1982 n. 646. - 2. Non contrasta con l’art. 3 della Costituzione la previsione - in caso di subappalto non autorizzato - della stessa pena per il subappaltatore o cottimista e per l’appaltatore, ex art. 21 L. 1982 n. 646).
(L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 18, c. 9) R

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