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Sent.C. Cass. 10/08/2007, n. 17647

51189 51189
1. Progetto oo.pp. - Incarico - Compenso - Clausola contrattuale - Incarico condizionato al finanziamento - Ammissibilità
1. (Ndr: come affermato, con ampia motivazione, dalla Cass. S.U. 05/18450) In materia di incarichi professionali e in relazione al corrispettivo dovuto per l’attività svolta da parte di un ingegnere, la clausola con la quale, in una convenzione tra un Ente pubblico territoriale (il Comune di A nella specie, ndr) e l’ingegnere al quale sia stata affidata la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida in quanto non contrasta col principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dalla L. 5 maggio 1976 n. 340 (come interpretata autenticamente dalla L. 1 luglio 1977 n. 404, art. 6, c. 1 che lo ha reso applicabile solo ai rapporti intercorrenti tra privati, cui ha fatto seguito il D.L. 2 marzo 1989 n. 65, art. 4, c. 12 bis convertito con modifiche nella L. 26 aprile 1989 n. 155). Infatti (come hanno precisato le Sezioni unite, ndr) le norme sull’inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non già a tutela di un interesse generale, ma solo di un interesse di categoria e pertanto, in mancanza di una espressa sanzione di nullità deve ritenersi valida una clausola che si discosti da tale principio per il primato della fonte contrattuale sancito dall’art. 2233 Cod. civ., il quale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa formare oggetto di rinuncia e, quindi, anche essere condizionato al finanziamento dell’opera, in assenza del quale questa non può essere eseguita; tale clausola, la quale non incide sulla causa del contratto limitandosi a subordinarne l’efficacia ad un elemento futuro ed incerto nell’esercizio dell’autonomia negoziale, non configura del resto una condizione meramente potestativa in quanto la realizzazione dell’evento, e cioè la concessione del finanziamento, dipende da una serie di elementi estranei alla volontà dell’Ente.

1. Conf. Cass. S.U. 19 settembre 2005 n. 18450R
(Cod. civ. art. 2233; L. 5 maggio 1976 n. 340; L. 1 luglio 1977 n. 404, art. 6, c. 1; L. 26 aprile 1989 n. 155) R

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