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Sent. C. Cass. 10/08/2007, n. 17630

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione tempestiva nel registro di contabilità - Decadenza - Condizioni 2. Appalti ll.pp. - Contratto - Rescissione o risoluzione - Disposta dalla P.A. appaltante - Ex artt. 340 e 345 L. 1865 n. 2248, All. F - Effetti - Risoluzione «ipso iure» 3. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Iscrizione di tempestiva riserva - Riferimento ai verbali di sospensione o di ripresa dei lavori o al registro di contabilità - Necessità - Mancanza degli anzidetti verbali o del registro - Comunicazione tempestiva della riserva alla P.A. con atto scritto - Necessità
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l’intempestiva iscrizione nell’apposito registro delle riserve formulate dall’appaltatore ne comporta la decadenza a condizione che l’Amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato detta intempestività e, con essa, abbia nel processo eccepito l’avvenuta decadenza, atteso che la previsione di cui all’art. 54 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 attiene a materia di diritti patrimoniali disponibili, quali non possono che essere quelli disciplinanti il momento contrattuale del rapporto tra appaltatore e Stazione appaltante negli appalti de quibus. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione del contratto adottato dalla Amministrazione appaltatrice ai sensi dell’art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, il recesso dal contratto stesso, ai sensi dell’art. 345 legge cit. producono «ipso iure» la risoluzione del contratto e obbligano l’appaltatore alle conseguenti restituzioni, senza necessità di un formale provvedimento di revoca delle anticipazioni o di espresse previsioni pattizie (nella specie, il giudice di merito aveva incensurabilmente ritenuto che la delibera di rescissione annullata valesse a manifestare la volontà di recesso della P.A.). 3. In tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, nel senso che, al riguardo, si deve distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Sicché, nell’eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, invece, vuoi nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all’atto della cessazione della sospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione mediante apposito atto scritto.

1. Ved. Cass. 6 novembre 2006 n. 23670;R 11 gennaio 2006 n. 388;R 4 settembre 2004 n. 17906; R 21 luglio 2004 n. 13500;R 19 marzo 2004 n. 55403;[R=W19M0455403] 23 settembre 2003 n. 14110;R 2 ottobre 2001 n. 12203; R 6 dicembre 2000 n. 15485; 3 novembre 2000 n. 14361;R 1 dicembre 1999 n. 13399;R 22 ottobre 1998 n. 10502; R 5 maggio 1998 n. 4502; 24 gennaio 1997 n. 746 ; 28 dicembre 1993 n. 12863; R27 marzo 1993 n. 3733;R 16 settembre 1986 n. 5624.R Conf. Cass. 14 marzo 2003 n. 3824.R Il vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 è stato abrogato dall’art. 231, lett. b) nel nuovo Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; al vecchio art. 54 corrisponde il nuovo art. 165. 1a. Le disposizioni sulle riserve sono rimaste praticamente invariate anche dopo l’introduzione della nuova normativa sui lavori pubblici degli anni ‘94 e seguenti, come può osservarsi confrontando gli artt. 53, 54 e 64 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 con i corrispondenti artt. 164, 165 e 174 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Sull’obbligo dell’appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande nel proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. 1895/350) ved. Cass. 22 maggio 2007 n. 11852 R(Obbligo dell’impresa di iscrivere le riserve nel registro di contabilità e di confermarle nel conto finale). Ved. Anche «L’accordo bonario negli appalti ll.pp.» «Le riserve dell’impresa ed i cd. Fatti continuativi»«La firma di atto aggiuntivo per una variante non implica rinunzia a riserve» ed anche «Le riserve negli appalti pubblici». 2. Ved. Cass. 23 luglio 1997 n. 6904.[R=W23L976904] 2a. Ved. Cass. 24 maggio 2007 n. 12162.[R=W24MA712162] 3. Ved. Cass. 11 gennaio 2006 n. 388;R 23 settembre 2003 n. 14110;R 2 ottobre 2001 n. 12203;R 5 maggio 1998 n. 4502.R 3a. Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall’appaltatore, ved. Cass. 23 settembre 2003 n. 14110R (In caso di sospensione dei lavori è tempestiva la riserva dell’impresa iscritta nel verbale di ripresa), 28 maggio 2003 n. 8540 R(Come Cass. 03/14110) e . Ved anche «Sospensione dei lavori per variante»; «Sospensione dei lavori e calcolo del danno per quella illegittima secondo la nuova normativa»; «Sospensione dei lavori illegittima - Danni all’appaltatore»; «La sospensione dei lavori in un appalto pubblico».
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) [R=RD25MA95] (L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 340 e 345)R

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