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Sent. C. Stato 01/08/2007, n. 4273

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1. Appalti ll.ppr. - Dipendenti dell’appaltatore - Contributi - Documento unico di regolarità contributiva
1. L’art. 86, c. 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, c. 8 del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 ha poi previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili. Dal che deriva che la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti (le quali peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici), ma è demandata agli enti previdenziali. La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).


[D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, art. 3, c. 8, lett. b-bis); R D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 86, c. 10] R

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