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Sent.C. Cass. 05/07/2007, n. 15221

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Ammissione in contabilità di lavori meritevoli di collaudo ma non autorizzati - Facoltà del collaudatore - Relativo pagamento condizionato all’approvazione dell’Amministrazione
1. L’art. 103 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, abrogato dall’art. 231 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ma applicabile ratione temporis, nel consentire al collaudatore di ammettere in contabilità lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, subordina l’ammissione al riconoscimento da parte del collaudatore della loro indispensabilità per l’esecuzione dell’opera ed alla circostanza che l’importo totale della stessa, compresi i lavori non autorizzati, resti entro i limiti delle spese approvate. Inoltre la norma, nel prevedere che, anche in tal caso, il diritto al compenso consegue non alla sola menzione nel certificato di collaudo, ma alla definitiva approvazione da parte dell’Amministrazione appaltante, implicitamente ravvisa la non decisività del verbale contenente l’indicazione dei lavori in oggetto.

1. Conf. Cass. 12 settembre 2003 n. 13432 R Nel caso di «eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato», all’art. 103 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 1895/350 corrisponde l’art. 198 del nuovo Regolamento, D.P.R. 99/554. Questo introduce una importante variazione: mentre prima il collaudatore poteva ammettere direttamente in contabilità i lavori non autorizzati ma meritevoli di collaudo, se vi erano i presupposti e le condizioni fissate nell’art. 103, ora i suddetti lavori extra possono essere ammessi dalla P.A. appaltante secondo le norme del suddetto art. 198. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 Art. 103 (Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato) - Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammetterà nella contabilità solamente quando li riconosca indispensabili per l’esecuzione dell’opera, e quando nello stesso tempo l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli sospenderà il rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Ministero, proponendo quei provvedimenti che crederà opportuni. L’ammissione delle opere non autorizzate fatta dal collaudatore, non libera i funzionari del genio civile dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguite. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Art. 198 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato) - 1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione appaltante. 2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 103;[R=RD25MA95] D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 198 e 231)R

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