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Sent. C. Cass. pen. 23/01/2007, n. 1893

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Denuncia inizio attività - Sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie - Vi sono comprese integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente - Limiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Differenza con «manutenzione straordinaria» e con «restauro e risanamento conservativo» - Definizioni.
1. Ai sensi dell’art. 22, 3° comma, lett. a), del T.U. 2001/380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell’attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell’art. 10, 1° comma, lett c), T.U. 2001/380 e s.m. che possono incidere sul carico urbanistico). Sicché, il T.U. 2001/380 ha introdotto uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall’art. 31, 10 comma, lett. d), della legge 1978/457, riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però, che le modifiche del «volume», ora previste dall’art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova costruzione». 2. Ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. 2001/380, come modificato dal D.Lgs. 2002/301, la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d’uso «compatibili» con l’edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L’elemento caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.

1a. e 2a. - Ved. C.Stato V 14 dicembre 2006 n. 7445 R
[T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 10, 1° c., lett. c); art. 22, 3° c., lett. a)] R [T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, 1° c., lett. d)]

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