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Sent. C. Cass. 21/12/2006, n. 27331

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Compensi accessori ex artt. 4 e 6 Tariffa - Disciplina - Presupposto e regime probatorio.

1. In tema di compensi professionali agli ingegneri ed architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, ai sensi dell’art. 13, 1° e 2° comma della L. 2 marzo 1949 n. 143, e del D.M. 21 agosto 1958, sono dovuti al professionista, a parte ed in aggiunta agli onorari come stabiliti dallo stesso 1° comma del suddetto art. 13, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della suddetta legge. Il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare, d’accordo con il committente, tutti i predetti compensi accessori e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio, nonchè di spese di bollo, di registro, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni, ecc., in una misura che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, c.2) e, in caso di disaccordo con il committente, in una misura che sarà determinata dal Consiglio dell’Ordine. Tuttavia, tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell’opera professionale, ma implica l’esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell’Ordine. Pertanto, il professionista non è tenuto a provare l’ammontare dell’esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l’esborso ci sia effettivamente stato. (Se il diritto al «compenso accessorio conglobato» prescindesse sia dal preventivo accordo delle parti sia dalla prova dell’espletamento di tali attività, esso si ridurrebbe ad un puro e semplice incremento immotivato degli onorari a percentuale che non avrebbe alcuna logica o ragion d’essere).

1. Conf. Cass. 22 gennaio 1994 n. 626 R, 19 marzo 1993 n. 3264.R


(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 4, 6 e 13, c. 1 e 2;RD.M. 21 agosto 1958)

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