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Sent. C. Stato 15/09/2006, n. 5375

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Ricostruzione di rudere - È nuova costruzione e non ristrutturazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Progetto scindibile - Eliminazione delle sole attività illegittime - Possibilità.
1. La ricostruzione di un rudere va considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto non equiparabile alla ristrutturazione edilizia; e per simile attività deve essere richiesto apposito permesso di costruzione, non essendo possibile fare ricorso alla denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’art. 1, c. 6 della L. 21 dicembre 2001 n. 443. 2. Nel caso di parti chiaramente scindibili di un progetto, caratterizzate da una propria autonomia, è possibile l’eliminazione delle sole attività edificatorie che siano riconosciute illegittime, senza che ciò possa riflettersi, con effetti invalidanti, sulla legittimità della restante parte dell’intervento nel suo complesso.

Conf. C. Stato V 10 febbraio 2004 n. 475 R Ved. C. Stato II 22 febbraio 2006 n. 2526 R
(L. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1, c. 6) R

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