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Sent.C. Stato 27/11/2006, n. 6908

50883 50883
1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Accorpamento di più appalti in un’unica gara - Ammissibilità - Limiti.
1. Dal quadro normativo nazionale e comunitario non è evincibile un principio generale ed inderogabile di non cumulabilità di più appalti in un’unica competizione. In particolare, all’affermazione di detto principio non è dato pervenire muovendo dalla disciplina sulla tutela della concorrenza, se solo si considera, per un verso, che l’innalzamento del valore di un appalto impedisce il ricorso a procedure negoziali meno garantistiche rese invece possibili dalla scissione di una gara unitaria in una pluralità di procedure sottosoglia; e, per altro verso, che l’utilizzo dello strumento dell’associazionismo temporaneo consente ad imprese non autonomamente qualificate di esplicare le proprie potenzialità concorrenziali anche nell’alveo di procedure complesse. Il vero è che il valore primario della tutela della concorrenza consente l’accorpamento di procedure teoricamente scindibili, a patto che l’opzione sia sorretta da ragioni di interesse pubblico adeguatamente motivate e conformi al principio europeo di proporzionalità.

Ved. C. Stato VI 5 giugno 2006 n. 3337 R

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