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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP7688
Sent. C. Cass. pen. 22/11/2006, n. 38428
Sent. C. Cass. pen. 22/11/2006, n. 38428
Sent. C. Cass. pen. 22/11/2006, n. 38428
1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Osservanza - Responsabilità del dirigente organizzatore del lavoro anche se non amministratore unico o titolare dell’impresa. 1. La persona che svolge funzioni di dirigente e di organizzazione del lavoro - anche se non è l’amministratore unico o il titolare dell’impresa - è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’osservanza delle relative norme di prevenzione infortuni (nella fattispecie, dell’art. 11 D.P.R. 55/547).
1. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 - Art. 11 - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.
1a. - Sulla responsabilità di altre persone (diverse dall’imprenditore, dal preposto e dal committente) per infortuni sul lavoro ved. Cass.pen. IV 21 giugno 2006 n. 21471 R (Destinatario delle norme antinfortunistiche, che si ha l’obbligo di osservare in un cantiere edile, è anche il subappaltatore); IV 31 dicembre 2003 n. 49462 e IV 12 novembre 1999 n. 12993 (Il direttore dei lavori può essere responsabile in caso di infortunio sul lavoro); IV 24 giugno 2000 n. 7386 (Anche un interesse all’organigramma aziendale può diventare destinatario di norme di prevenzione infortuni); Cass. 18 agosto 2000 n. 10950 R (La P.A. è responsabile per infortunio sul lavoro causato da fatto dei propri dipendenti) 1° aprile 1999 n. 3102 R (Sui destinatari dell’azione I.N.A.I.L. ex art. 10 e 11 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 quali persone civilmente responsabili di infortunio); Cass.pen. III 23 febbraio 1999 n. 2297 (Non si può ascrivere al Sindaco, anche di un piccolo Comune, ogni violazione di norme antinfortunistiche, a meno che egli conosca la situazione antigiuridica e non intervenga); III 14 maggio 1993 n. 5017 (Individuazione dei destinatari responsabili dell’applicazione delle norme antinfortunistiche); III 8 aprile 1993 n. 3439 [Sono obbligati a provvedere alle misure antinfortunistiche tutti coloro che dirigano o sovrintendano alle attività di lavoratori, comprese quelle esercitate da Stato, Regioni, Provincie e Comuni (Fattispecie in responsabilità del Sindaco e dell’assessore delegato di un piccolo Comune, per lavoratori nel cimitero comunale)]; III 18 marzo 1993 n. 2579 (Obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche anche nelle attività esercitate da Stato, Regioni, Provincie, Comuni); IV 23 febbraio 1993 n. 1760 (È legittima la delega del datore di lavoro ad altri sulla osservanza delle norme antinfortunistiche); IV 15 febbraio 1993 n. 1352 (Responsabilità del legale rappresentante di una società - in caso di assenza del capocantiere per permesso sindacale - dell’adozione delle norme di prevenzione infortuni); IV 15 febbraio 1993 n. 1345 (Obblighi e responsabilità dei dirigenti tecnici che siano destinatari delle norme di prevenzione infortuni); IV 22 novembre 1991 n. 11934 (I soggetti responsabili dell’attuazione delle norme di prevenzione infortuni vanno individuati secondo le effettive mansioni disimpegnate); IV 21 ottobre 1991 n. 10641 (Il socio di cooperativa di lavoro ha la duplice veste di destinatario responsabile dell’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e anche di soggetto tutelato); IV 14 settembre 1991 n. 9616 (Il socio di fatto dell’impresa che presta attività per l’impresa stessa ha anche responsabilità imprenditoriale ai fini antinfortunistici); IV 14 marzo 1990 n. 528 (Sui soggetti responsabili dell’inosservanza delle norme di prevenzione infortuni); Cass. 10 marzo 1990 n. 1954 R (Eventuale responsabilità di altre persone solidale con quella dell’imprenditore in materia di prevenzione infortuni); Cass. pen. IV 2 marzo 1990 n. 90 (Sull’osservanza delle norme di prevenzione infortuni per l’esecuzione di opere vicine a linee elettriche è responsabile chi dirige i lavori - Eventuale responsabilità del direttore dei lavori che sovrintenda al cantiere nell’interesse del committente).
(D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 11) R |
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