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Sent.C. Cass. 06/07/2006, n. 15384

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 C.c. - Conseguenze. 2. Opere pubbliche - Danni a terzi - Impossibilità di esercitare la custodia - Conseguenze. 3. Opere pubbliche - Danni a terzi - Impossibilità di esercitare la custodia - Applicabilità art. 2043 e non 2051 C.c. 4. Opere pubbliche - Danni a terzi - Comportamento colposo dell’utente danneggiato - Esclusione totale o parziale della responsabilità della P.A.
1. La responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante. 2. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 Cod. civ., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio statale) ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della P.A., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perchè solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio concreto da parte del giudice di merito. 3. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 Cod. civ., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell’insidia o del trabocchetto - la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomali. 4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 Cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 Cod. civ., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1127 Cod. civ., primo comma, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.

Ved. Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651; R 30 novembre 2005 n. 26086; R 9 novembre 2005 n. 21684 R Ved. Cass. 20 febbraio 2600 n. 3651; 1 ottobre 2004 n. 19653 R Ved. Cass. 1 dicembre 2004 n. 22592;R 1 ottobre 2004 n. 19653. Contra, Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651. Ved. Cass. 14 marzo 2006 n. 5445 R; 20 febbraio 2006 n. 3651; R 3 dicembre 2002 n. 17152; R 21 dicembre 2001 n, 16179 R Ved. Cass. 11 maggio 2006 n. 11371 [R=W11MA0611371]
(Cod. civ. artt. 2043, 2051, 2697; Cod. pen. artt. 40, 41) (Cod. civ. artt. 2043, 2051; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 9; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies; R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17) R (Cod. civ. artt. 2043, 2051, 2697) (Cod. civ. artt. 1227, 1° c., 2043, 2051)

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