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Sent. C. Cass. 16/03/2006, n. 5878

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanza minima assoluta fra pareti di edifici frontistanti - Ex D.M. 1968/1444 - Interpretazione e finalità.
1. In tema di distanze nelle costruzioni, l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che regola le distanze tra le pareti che si fronteggiano degli edifici antistanti, ha la limitata finalità di evitare che tra gli edifici frontistanti si formino intercapedini nocive per coloro che vi soggiornano e pertanto non assorbe o esaurisce l'interesse dei Comuni a tutelare anche l'assetto urbanistico delle zone del territorio e la densità in queste degli edifici in relazione all'ambiente. Di conseguenza, l'obbligo imposto dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765 di adeguare alle sue disposizioni gli strumenti urbanistici, non impedisce ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi locali, in virtù dell'autonomia ad essi riconosciuta dall'art. 128 della Costituzione ed in base all'art. 33 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 ed agli artt. 871 e 872 Cod. civ. di dettare ulteriori regole che, con la stessa efficacia delle fonti primarie del diritto, rendano più gravosa l'attività costruttiva e, in particolare, di prescrivere un distacco, fra gli edifici che si fronteggino, maggiore di quello minimo fissato nell'art. 873 Cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato la violazione della distanza inferiore a quella di 10 metri prevista dal locale regolamento edilizio, affermando conclusivamente che non poteva giustificarsi, in virtù del richiamo all'art. 9 del D.M. 1968/1444 compiuto dal medesimo regolamento edilizio locale, una diversa disciplina che, in ragione della presenza o meno di finestre in una o in entrambe delle pareti frontistanti, consentisse una deroga al distacco minimo previsto dalle norme del regolamento edilizio locale).

1. Ved. Cass. 10 gennaio 2006 n. 145,R 26 luglio 2002 n. 11013 R 7 marzo 2002 n. 3340 R; 26 gennaio 2001 n. 1108R Ved. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19469 e relativa nota 1a, i.q.f.
[Cost. art. 128; Cod. civ. artt. 871, 872, 873 (n); L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 33;R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17; RD.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9]R

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