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Sent.C. Cass. 11/05/2006, n. 10885

50695 50695
1. Appalti ll.pp. - Subappalto autorizzato - Effetti - Cessione, pur parziale, del contratto - Esclusione - Successiva cessione del credito dall'impresa appaltatrice al subappaltatore - Conseguenze.
1. In un appalto di lavori pubblici, il subappalto autorizzato non costituisce una cessione, sia pur parziale, del contratto; l'autorizzazione, infatti, rimuove il divieto per l'appaltatore di subappaltate i lavori affidatigli, tutti o in parte, ma non modifica il rapporto che l'appaltatore ha con l'Amministrazione, con la conseguenza che i rapporti fra appaltatore e subappaltatore - salvo diversa pattuizione nel contratto di subappalto - sono regolati dal diritto privato; così come la cessione di credito dall'appaltatore al subappaltatore non implica, a sua volta, alcuna cessione del contratto d'appalto, tenendo presente che il subappaltatore cessionario non acquista alcuno dei diritti propri dell'appaltatore mentre l'Amministrazione appaltante può opporre tutte le ragioni che incidono sulla esistenza ed entità del debito verso l'appaltatore.

1. Ved. Cass. 26 luglio 2000 n. 9791R e 27 dicembre 1993 n. 12808 R 1a. - Ved. Cass.pen. III 12 gennaio 2006 n. 792 R

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