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Sent.C. Cass. 08/02/2006, n. 2638

50642 50642
1. Appalti ll.pp. - Trattativa privata - Presupposti - Mancanza - Controversia conseguente - Giurisdizione amministrativa.
1. Quando l'amministrazione conclude il contratto con un contraente scelto con il metodo della trattativa privata, questo risultato sacrifica l'interesse che alla conclusione del contratto avrebbe potuto avere un'altra parte: di tal che, se la determinazione di concludere il contratto con un contraente scelto dall'amministrazione mediante trattativa privata è contraria a norma che avrebbe imposto il ricorso ad un procedimento concorsuale, si è in presenza di un provvedimento illegittimo, e la controversia originata dalla impugnativa di esso spetta al giudice amministrativo, se chi la deduce versa in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento.

1. Ved. Cass. S.U. 18 novembre 1998 n. 11619 [R=WSU18N9811619] 1a. - Sui presupposti e condizioni di ammissibilità della trattativa privata per l'aggiudicazione di appalti ll.pp. ved. Cass. S.U. 18 novembre 1998 n. 11619 [R=WSU18N9811619] (Ha giurisdizione il giudice amministrativo sul ricorso di soggetto legittimato a partecipare a procedura diversa, contro la mancanza dei presupposti prescritti per la trattativa privata); C. Stato IV 30 marzo 1998 n. 504 R (Annullamento legittimo, da parte del Co.re.co., della aggiudicazione a trattativa privata malgrado insussistenza di presupposti); C. Conti, Stato 6 marzo 1997 n. 40 R (Il ricorso alla trattativa privata deve essere limitato alle sole situazioni effettivamente eccezionali e va comunque dimostrato dalla P.A. il preteso vantaggio della procedura d'urgenza rispetto a quella ordinaria); C. Conti, Stato 3 agosto 1996 n. 117 R (Presupposto della sussistenza di una situazione d'urgenza, per il ricorso alla trattativa privata, è l'imprevedibilità dell'evento); C. Stato V 26 giugno 1996 n. 802 R (Le ragioni d'urgenza imputabili alla stessa P.A. non costituiscono presupposto legittimo), C. Conti, Stato 1 febbraio 1995 n. 15 R (Il risparmio di spese di manutenzione straordinaria ottenuto con la trattativa privata non costituisce ragione di necessità a presupposto di trattativa privata), C. Stato IV 24 gennaio 1995 n. 29 R; C. Conti 31 dicembre 1994 n. 139 R (La prestazione d'opera specialistica non è presupposto sufficiente), C. Conti, Stato 24 febbraio 1994 n. 15 R (Non è evento imprevedibile - condizione per il ricorso alla trattativa privata - un'antica situazione di pericolo, ben nota all'Amministrazione, esistente in una autostrada), C. Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 152 R e 153 R[Presupposti ex art. 9, 2° c., lett. b), D.L.vo 1991 n. 406], 15 giugno 1993 n. 98 R (La mera eccezionale urgenza non è presupposto sufficiente ex se), 2 febbraio 1993 n. 17 [R=WCO2F9317] (La manutenzione dell'impianto di riscaldamento non è caso di urgenza che giustifichi la trattativa privata), 10 marzo 1992 n. 18 R (è legittima la trattativa privata per urgenti lavori di consolidamento edificio pubblico).
(L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 2) [R=L103471]

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