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26/11/2018

Decreto Genova: archivio opere pubbliche e monitoraggio infrastrutture stradali

Il Capo II del D.L. 109/2018 (cd. "Decreto Genova"), reca disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Si segnalano in particolare le norme che prevedono l'istituzione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e del Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità.

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)
L'art. 13 del D.L. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 130/2018, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, le cui finalità sono:
- garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (di cui all'articolo 14, del D.L. 109/2018);
- pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere;
- agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

L'AINOP è formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
Le sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

L'AINOP è alimentato - oltre che dai dati già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o da altre banche dati pubbliche - dai dati trasmessi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici. L'inserimento dei dati deve essere completato entro il 30/04/2019.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).
Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi insistenti sulle opere pubbliche - identificate con il Codice IOP - e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate.

L'AINOP è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data; è prevista inoltre la possibilità di raccogliere segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità
L'art. 14 del D.L. 109/2018 disciplina la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il MIT, per le infrastrutture stradali e autostradali (quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere simili) che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

I soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling BIM.
Il Sistema di monitoraggio dinamico reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13 del D.L. 109/2018. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il MIT sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.
Al termine del periodo di sperimentazione, di durata pari a 12 mesi dal 29/09/2018, con decreto del MIT saranno definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture.

Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili
L’art. 14, comma 4, del D.L. 109/2018 prevede l’adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, il quale definisce:
- i criteri per l’individuazione dei beni da monitorare e sottoporre a interventi conservativi;
- l’ordine di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità legati al territorio e di vulnerabilità dei singoli immobili;
- i sistemi di controllo strumentale da utilizzare per il monitoraggio;
- le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela.
 

Dalla redazione