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22/11/2018

Offerta economica più vantaggiosa e ammissibilità delle variazioni migliorative

Con riferimento ad un appalto pubblico da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all'ammissibilità delle variazioni migliorative ed alle differenze tra queste ultime e le varianti.

Nel caso di specie era stata indetta una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di lavori di ampliamento della rete fognaria, per un importo a base d’asta di euro 1.364.304,72. Con ricorso si contestavano i risultati di gara, in quanto le proposte migliorative dell’aggiudicataria provvisoria sarebbero state infirmate da plurime violazioni delle prescrizioni del disciplinare di gara, la cui osservanza era prevista a pena di esclusione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in assenza di una palese evidenza di erroneità del giudizio della Commissione di gara circa l’insussistenza di situazioni di conflitto tra le proposte migliorative e le disposizioni della lex specialis di gara, le prime vanno considerate legittime.

In proposito, la Sent. C. Stato 14/11/2018, n. 6423 ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in mancanza dalla previa autorizzazione di varianti (prevista dall’art. 95, comma 14 del D. Leg.vo 50/2016), deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde non ledere la par condicio tra i concorrenti.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito la differenza tra variazioni migliorative e varianti:
- le variazioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione;
- le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.  

Dalla redazione