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Sent.C. Stato 29/11/2005, n. 6772

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Offerta anomala - Giustificazioni ex art. 21, c. 1 bis, L. 94/109 - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Offerta anomala - Osservazioni dell'impresa capogruppo - Mancata sottoscrizione delle imprese mandanti - Nullità delle osservazioni.
1. Solo successivamente al conferimento del mandato con rappresentanza da parte delle singole imprese ad una di esse sussiste l'attribuzione alla mandataria del potere rappresentativo dei diritti e degli interessi propri di tutte le imprese associate e del raggruppamento nel suo complesso, mentre nella fase in cui le imprese partecipanti all'associazione temporanea si limitano a sottoscrivere congiuntamente l'offerta e si vincolano alla costituzione formale del raggruppamento ciascuna di esse conserva autonomia di determinazione in mancanza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 13, c. 2, L. 94/109. Solo successivamente alla costituzione, infatti, l'impresa capogruppo e mandataria è l'unica interlocutrice dell'ente appaltante, cui vanno imputate le dichiarazioni negoziali (offerte, promesse, accettazioni, impegni e simili) rese in nome e per conto delle altre imprese partecipanti alla riunione, mentre prima di tale momento rimane integra l'autonomia negoziale delle imprese mandanti e il loro potere-dovere di autovincolarsi autonomamente rispetto all'impresa mandataria. Anche se le giustificazioni rese dalla partecipante alla gara ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, L. 94/109 per la valutazione delle offerte anomale non hanno di per sé natura negoziale, non può negarsi il loro carattere di manifestazione di volontà che concorre a dare vita all'offerta nel suo insieme, che come tale deve provenire da un soggetto autonomamente capace di formularle. Capacità che, nel caso di raggruppamento ancora da costituire, non può essere ravvisata in capo alla sola capogruppo, ma esige la partecipazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a costituire il futuro raggruppamento. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto di non poter estendere alle altre imprese che non le hanno sottoscritte le giustificazioni fornite e sottoscritte da una sola impresa ancorché indicata quale capogruppo del futuro raggruppamento 2. Le giustificazioni preliminari, quand'anche richieste, a norma dell'art. 21, comma 1 bis, L. 94/109, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti. In mancanza della possibilità di estendere alle altre imprese le deduzioni ed osservazioni della impresa capogruppo, ancora correttamente la decisione impugnata ha considerato che la mancata sottoscrizione delle integrazioni da parte delle future mandanti equivaleva a mancata presentazione delle giustificazioni. La mancata sottoscrizione equivale infatti ad impossibilità di imputare le integrazioni alle altre imprese partecipanti al gruppo, che ne determina la nullità per violazione degli artt. 21, comma 1 bis, L. 94/109 e art. 30 n. 4 Dir. 93/37/CEE in quanto inidonee a garantire la valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio fra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione dell'offerta.

1. Ved. C. Stato V 17 marzo 2003 n. 1384;R V 25 febbraio 2003 n. 1012;[R=WCS25F031012] V 5 febbraio 1993 n. 240.R 2. Ved. C. Stato VI 8 aprile 2004 n. 1999;R V 21 novembre 2003 n. 7615;R IV 21 gennaio 2003 n. 232.[R=WCS21GE03]
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c.2 e art. 21, c. 1 bis) R (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis; Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE)

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