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Sent. C. Cass. 30/08/2004, n. 17393

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1. Progettista e direttore lavori - Ingegneri o architetti - Progetto di edificio redatto in contrasto con norme urbanistiche - Relativo contratto non nullo per contrasto con norma imperativa o di ordine pubblico od impossibilità dell'oggetto - Direzione di lavori edilizi abusivi - Relativo contratto nullo. 2. Ingegneri ed architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Rivalutazione monetaria e interessi - Art. 429, 3° c., Cod. proc. civ. - Solo nei casi di parasubordinazione - Diritto al maggior danno, se provato, oltre agli interessi ex art. 9 L. 1949 n. 143.

1. Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico; infatti l'art. 20 L. 28 febbraio 1985 n. 47 considera solo le attività di costruzione e lottizzazione dei soggetti che in vario modo partecipano all'esecuzione dell'attività stessa, tra i quali non vi è il progettista, mentre l'art. 27 L. 17 agosto 1942 n. 1150 configura una responsabilità amministrativa del progettista solo per le spese relative alla demolizione o riduzione in pristino delle opere in ordine alle quali sia stato disposto l'annullamento della concessione di costruzione; sussiste, invece la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ., relativamente all'attività di direzione di lavori edilizi abusivi, che costituisce partecipazione all'attività illecita. 2. In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 429, 3° c., Cod. proc. civ., in materia di interessi e rivalutazione, salvo che nei rapporti di durata aventi i caratteri della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3; tuttavia è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 L. 2 marzo 1949 n. 143, di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 Cod. civ., purché sia fornita la relativa prova.

1. Conforme a Cass. 22 giugno 1996 n. 5790 R

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