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Sent.C. Cass. 23/11/2004, n. 22109

50143 50143
1. Appalti ll.pp. - Responsabilità di amministratore (o funzionario) pubblico.
1. L'azione nei confronti dell'amministratore (o funzionario) pubblico che ha consentito la prestazione di un privato senza atto scritto e senza un valido impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito dalla L. 24 aprile 1989 n. 144, non ha titolo negoziale, ma deriva dalla costituzione ope legis di obbligato in capo a chi sia venuto meno al dovere di impedire o comunque rifiutare la prestazione non assistita da valido contratto. (Nella specie, si trattava del compenso dovuto al collaudatore di un'opera pubblica, il cui incarico non era stato conferito in forma scritta).


(L. 24 aprile 1989 n. 144) R

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