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31/10/2018

Partecipazione del RUP alla Commissione di gara: ammissibilità e condizioni

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26/10/2018, n. 6082, si è pronunciato sulla compatibilità tra le funzioni del RUP e quelle di componente della Commissione giudicatrice.

Nella fattispecie era applicabile ratione temporis l’art. 77, comma 4, D. Leg.vo n. 50/2016 nella versione originaria, prima dell’integrazione effettuata dall’art. 46, D. Leg.vo n. 56/2017 (c.d. Correttivo) che ha esplicitamente escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo di funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinchè il RUP possa legittimamente far parte della Commissione di gara.

I giudici hanno dato seguito all’orientamento secondo il quale nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della Commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, non può essere ravvista nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni del RUP e quelle di componente della Commissione giudicatrice, a meno che la stessa non venga dimostrata in concreto. Tale principio va affermato - in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sul previgente D. Leg.vo n. 163/2006 - anche nella vigenza del D. Leg.vo n. 50/2016 nella versione “ante correttivo”.

Dalla redazione