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Sent.C. Stato 19/10/2004, n. 6701

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1. Appalti ll.pp. - Subappalto - opere altamente specializzate - Divieto ex art. 13, c. 7, L. 94 n. 109 - Opere di categoria generale (come la OG11) - Si possono subappaltare.
1. Negli appalti di lavori pubblici il divieto di subappalto stabilito dall'art. 13, c. 7 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (L. Merloni quater) si applica alle sole opere altamente specializzate (indicate nel bando come scorporabili) che abbiano singolarmente valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori; mentre opere di categoria generale come sono le lavorazioni della categoria OG11 possono essere subappaltate.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13) R

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