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31/10/2018

Contratti pubblici sotto soglia: utilizzo del MEPA e indagine di mercato

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'obbligo di esperire un'indagine esplorativa o di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori anche nel caso in cui la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico.

Nel caso di specie, si trattava di una gara esperita sul mercato elettronico per la fornitura di attrezzature hardware e software per complessivi 93.513 euro (i.e. contratto pubblico sotto soglia comunitaria). Tale gara era stata annullata perché, nell’indizione della procedura negoziata con richiesta di offerta sul mercato elettronico, non era stata posta in essere dalla stazione appaltante né un'indagine di mercato né l'indicazione dei criteri selettivi degli operatori.

In particolare, la Sent. C. Stato 10/10/2018, n. 5833, ha chiarito che anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, essa non è esonerata dall’obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale ipotesi da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante.

In entrambe le ipotesi, in assenza di criteri di scelta predeterminati, non sussiste alcuna garanzia di imparzialità della scelta, ben potendo la singola stazione appaltante invitare alla gara solo alcuni operatori perché, in ipotesi, più graditi e non invece quelli in grado di fornire le migliori garanzie nell’esecuzione della commessa nell’interesse pubblico.

Le stesse Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206, hanno chiarito, al punto 5.1.1., lett. c), che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

L’opportunità di indicare almeno tali criteri risponde all’esigenza di evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti a facili elusioni della concorrenza, poiché la stazione appaltante deve selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 5, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell’atto equivalente.

Si vuole così evitare che il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all’aggiramento dei principi atti ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par condicio tra gli operatori economici.

 

Dalla redazione