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Sent. C. Cass. 08/09/2004, n. 18070

50109 50109
1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione nel registro di contabilità - Distinzione fra pretese collegate a fatti registrati o no - Esclusione - Onere della riserva anche per costi di procedimenti espropriativi accollati all'appaltatore. 2. Opere pubbliche - Concessione - Convenzione con concessionario - Per seguire procedimenti di occupazione ed espropriazione - Natura di appalto. 3. Opere pubbliche - Concessione - Di sola costruzione - Equiparazione all'appalto ex art. 31 bis L. 94/109 - Controversie - Onere di riserva.
1. In tema di appalto pubblico, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. 1895/350 (applicabile «ratione temporis») si ricava la regola secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Inoltre, poiché l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto alla consegna dei lavori, fino alla loro esecuzione ed al collaudo, si articola in fasi successive, attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, allo stesso è imposto l'onere di contestare immediatamente tutte le circostanze che riguardano le prestazioni (eseguite o non), e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, attraverso un atto, pure esso a forma vincolata, e sotto la comminatoria della decadenza, nell'interesse pubblico alla tempestiva verifica delle contestazioni e alla continua evidenza della spesa dell'opera, in funzione della corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti. Dato il carattere generale di tale onere di iscrizione, consegue che non è ammesso distinguere tra pretese collegate a fatti registrati, per il quale vale il principio della decadenza, e fatti non registrati, estranei a siffatto onere di iscrizione: pertanto sono soggetti all'onere della riserva anche i costi sopportati per i procedimenti espropriativi, accollati all'appaltatore, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 1895/350 ed intimamente collegati già dagli artt. 360 e 361 della legge 1865/2248, All. F, alla spesa complessiva con la previsione che fa divieto all'imprenditore di richiedere il prezzo dell'appalto senza aver prima tacitato ogni domanda dei creditori «per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi». 2. Ha natura di appalto, e non di concessione, la convenzione per effetto della quale il concessionario, oltre ad eseguire l'opera, deve promuovere, per il concedente, i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità. 3. La concessione di sola costruzione, ora non più considerata nelle leggi 77/584 e 91/406, è assoggettabile allo stesso regime degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le pretese del concessionario, ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti (nella specie per oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento delle procedure di esproprio, ritenuti estranei dal giudice di merito all'esecuzione dei lavori), all'onere di preventiva riserva con le modalità previste dagli artt. 53 e ss. del R.D. 1895/350 (applicabili «ratione temporis») e, a seguito della sua abrogazione, dalle corrispondenti norme del D.P.R. 99/554.

1. Gli artt. 360 e 361 della L. 1865/2248 All. F sono stati abrogati dall'art. 231, lett. a) del nuovo Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. 1a. - Ved. Cass. 21 luglio 2004 n. 13500 R 2 e 3a. - La concessione costituisce uno dei sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, secondo le disposizioni dell'art. 19, commi 01, 2 e 2 bis e dell'art. 20, comma 2 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche (L. Merloni). In particolare l'art. 19, comma 2 prevede la possibilità che la pubblica Amministrazione affidi ad un'impresa la concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché la loro gestione. L'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (che ha introdotto l'istituto dell'accordo bonario; ved. «L'accordo bonario negli appalti ll.pp.») - prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti; e ai sensi del suo comma 5, si applica «anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore» della L. 94/109. Sulla concessione di lavori pubblici ved. Cass. S.U. 23 gennaio 2004 n. 1242 R (Opere pubbliche - Concessione - Progettazione ed esecuzione di opere - Art. 8 L. 76/183 e art. 138 D.P.R. 78/218 - Portata); Cass. 21 marzo 2003 n. 4145 R (Concessione di sola costruzione - Responsabilità del concessionario per danni arrecati a terzi); 17 gennaio 2003 n. 663 R (Opere pubbliche - Concessione - Trasferimento di pubbliche funzioni al concessionario - Limiti - Divieto di cessione dei crediti sino all'approvazione del collaudo); C. Stato IV 20 dicembre 2002 n. 7255 R (Opere pubbliche - Concessione - Gara - Requisiti economici e tecnici - Limiti minimi ex art. 98 D.P.R. 99/554 - Limiti in concreto fissati dalla P.A. - Motivazione - Necessità); IV 5 settembre 2002 n. 4468 R (Opere pubbliche - Concessione - Di costruzione e gestione - Gara - Esclusione di A.T.I. non ancora costituita - Illegittimità); Cass. S.U. 6 febbraio 2002 n. 1556 [R=WCS6F021556] (Opere pubbliche - Concessioni - Equiparazione agli appalti ex art. 31 bis L. 94/109 - Norma retroattiva - Conseguente efficacia di clausola compromissoria su arbitrato anteriormente stipulata); C. Stato VI 19 dicembre n. 6838 (Opere pubbliche - Concessione di costruzione e gestione: 1. Aggiudicazione del relativo appalto - Annullamento - Conseguenze - Scelte secondo regole di buona amministrazione ed imparzialità - 2. Aggiudicazione del relativo appalto - Annullamento - Nuova gara - Discrezionalità - 3. Mera esecuzione dei lavori - Insufficiente a realizzare l'oggetto del contratto); C.Conti, Toscana 7 giugno 2000 n. 55 R (Opere pubbliche - Concessione - Di costruzione e gestione - Normativa applicabile - Criterio); Cass. S.U. 18 maggio 2000 n. 366 R (Appalti oo.pp. - Convenzione di progettazione, espropriazione ed esecuzione - Contratto e non concessione - Controversie - Giurisdizione); Cass. S.U. 3 aprile 2000 n. 88 R (Opere pubbliche - Concessione - Di sola costruzione - Controversie - Giurisdizione - Equiparazione agli appalti); S.U. 1 aprile 2000 n. 73 R (Opere pubbliche - Concessione - Di sola costruzione - Equiparazione all'appalto ex art. 31 bis L. 1994 n. 109 - Applicabilità a controversie pendenti); C. Stato IV 16 febbraio 2000 n. 880 R (Opere pubbliche - Concessione: 1. Di sola costruzione - Controversie - Criterio di riparto - Come per gli appalti oo.pp. - Questione su diritti soggettivi - Giurisdizione A.G.O. - 2. Di costruzione e gestione di un impianto pubblico - Controversie - Inapplicabilità art. 31 bis L. 94/109 - Giurisdizione amministrativa); Csi 3 novembre 1999 ; Cass. S.U. 10 agosto 1999 n. 580 R e S.U. 27 luglio 1999 n. 516 R e S.U. 25 maggio 1999 n. 287 R (Giurisdizione A.G.O. per le controversie in materia di concessioni di opere pubbliche, così equiparate agli appalti ai sensi dell'art. 31 bis, 4° comma, L. 94/109); S.U. 17 dicembre 1998 n. 12622 R (Sulle controversie relative a concessioni - anche se comprendenti attività tecniche ed amministrative, oltre alla costruzione - la giurisdizione è regolata come per gli appalti, dall'art. 31 bis, 4° comma, L. 94/109); S.U. 11 novembre 1997 n. 11132 R (Dall'ambito di operatività dell'art. 31 bis, L. 94/109 riguardo alla equiparazione delle concessioni agli appalti sono escluse le concessioni estese alla progettazione e gestione degli impianti); S.U. 12 giugno 1997 n. 5299 R e S.U. 9 dicembre 1996 n. 10955 R (Sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo nel quadro della equiparazione delle concessioni agli appalti stabilita dall'art. 31 bis L. 94/109); C. Stato IV 31 ottobre 1996 n. 1174 R (Il ricorso contro il provvedimento con cui la P.A. revoca la concessione di sola costruzione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo); VI 15 aprile 1996 n. 561 R (Sulla nozione di concessione di lavori pubblici); V 13 febbraio 1996 n. 148 R (Per controversie sulla concessione di sola costruzione è esclusa la giurisdizione arbitrale).
(Reg. ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 8, 53, 54, 64, 93; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 360 e 361) R (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 53 ss.; [R=RD25MA95] L. 8 agosto 1977 n. 584; D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406; L. 11 febbraio 1994 n. 109; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) R

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