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Deliberaz. G.R. Veneto 16/10/2018, n. 1512

Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "grotte". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 65/CR dell' 8 giugno 2018.
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Testo del documento


La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.

Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.

Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita.

Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta.

Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.

A tale proposito, tra i prodotti turistici innovativi in Italia, si segnalano le strutture ricettive situate in grotte. Le grotte esercitano ancora oggi un grande fascino su molti e la loro visita è un elemento di attrazione turistica. Oltre che la visita anche il pernottamento in tali ambienti, sta diventando una componente sia della domanda che dell'offerta turistico-ricettiva in Europa.

La Regione del Veneto propone, nell'ottica di diversificazione dell'offerta turistica, che anche le grotte in cavità naturali possano, avendo determinate caratteristiche, essere destinate al soggiorno e al pernottamento dei turisti.

Considerato che, in ogni caso, le grotte di cui sopra sono parte del patrimonio ambientale del territorio veneto, i Comuni devono individuare le cavità naturali dei rispettivi territori, che si prestano per realizzare tali strutture ricettive, in condizioni di stabilità strutturale e di sicurezza per gli ospiti, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggistica ed ambientale.

Si evidenzia, inoltre, che:

- le grotte, essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno dei vari modelli di turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2013, in quanto la loro realizzazione si inserisce nel contesto naturale di una determinata zona;

- le grotte sono una delle tipologie di "Strutture ricettive in ambienti naturali" disciplinate dalla legge regionale n. 11/2013, all'articolo 27 ter.

In particolare, il citato articolo 27 ter prevede che sono "Strutture ricettive in ambienti naturali" le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi fa

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