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26/10/2018

Appalti pubblici: requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al principio del divieto di commistione tra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, nonché sul carattere non vincolante delle Linee guida n. 2 dell'ANAC.

Nel caso di specie, era stata impugnata l’aggiudicazione di lavori consistenti nella manutenzione di fabbricati ferroviari, non interferenti con l’esercizio ferroviario, e nell’attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e traslo-elevatori. Si contestava in particolare l’illegittimità sia dell’aggiudicazione (per errori concernenti la valutazione dell’offerta tecnica), che dell’intera procedura di gara, per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95, commi 2 e 6, del D. Leg.vo 50/2016, nonché dell'art. 133 del D. Leg.vo 50/2016.

La Sent. C. Stato 22/10/2018, n. 6026, ha riconosciuto, in linea con la giurisprudenza amministrativa, la possibilità di applicare in modo attenuato il tendenziale divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, alla duplice condizione a) che taluni aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta e b) che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Con riferimento alle regole di attribuzione dei punti relativi alle componenti tecniche ed organizzative delle concorrenti ed agli aspetti tecnici dell’offerta concretamente ricollegati alle caratteristiche dell’appalto, il Consiglio di Stato ha osservato che le Linee guida n. 2 dell’ANAC in tema di Offerta economicamente più vantaggiosa (di cui alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424), essendo non vincolanti, non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

La sentenza ha infine concluso che lo svolgimento dei lavori e dei servizi messi a gara, consistenti in lavorazioni non caratterizzate da altissimo contenuto tecnico e da una certa ripetitività, non richiedeva una complessa attività di progettazione, ma soltanto una adeguata organizzazione delle lavorazioni e dei servizi; pertanto, non appariva irragionevole la scelta della stazione appaltante di valorizzare, ai fini valutativi, gli elementi relativi alla struttura di impresa, all’organizzazione del personale e all’organizzazione tecnica dei concorrenti.
 

Dalla redazione