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Sent. C. Cass. 25/03/2004, n. 5981

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra edifici - Art. 41 quinquies, c. 1, lett. c) L. 42/1150 - Applicabilità - Possibile esclusione - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra edifici - Principio della prevenzione - Compatibilità con art. 41 quinquies, c. 1, lett. c) L. 42/1150 - Conseguenza. 3. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra edifici - Principio della prevenzione - Comunione forzosa del muro del preveniente - Facoltà del prevenuto.
1. In tema di distanze legali, perché possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41 quinquies, comma 1, lett. c), L. 17 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze. 2. In tema di distanze tra edifici, il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41 quinquies, comma 1, lett. c) L. 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'art. 875 Cod. civ., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro. 3. In tema di distanze tra fabbricati, la facoltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell'art. 875 Cod. civ., la comunione forzosa del muro del preveniente, non situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte vedute iure proprietatis.

Conforme a Cass. S.U. 1 agosto 2002 n. 11489 [R=WSU1AG0211489] Ved. Cass. 22 gennaio 2004 n. 1005 R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies, c. 1, lett. c)] R [Cod. civ. art. 875; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies, c. 1, lett. c)] (Cod. civ. art. 875)

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