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Sent. C. Cass. 23/03/2004, n. 5764

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Finalità ed effetti ex art. 907 Cod. civ..
1. In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, se la ratio dell'art. 907 Cod. civ., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio della inspectio e della prospectio, l'accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonché a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata.

1. Nella specie si trattava della costruzione di una tettoia in materiale plastico di spessore sottile e di colore trasparente. Ved. Cass. 22 gennaio 2004 n. 1005 R
(Cod. civ. art. 907)

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