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Sent. C. Cass. pen. 18/11/2003, n. 3358

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Reato - Domanda di condono - Conseguente sospensione del procedimento penale - Esclusione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Responsabilità dell'appaltatore.
1. La domanda di condono edilizio per opere abusive di natura non residenziale non può determinare la sospensione del procedimento penale per l'accertamento del reato previsto e punito dall'art. 38 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che ai sensi dell'art. 32, c. 23, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le disposizioni sulla sanatoria prevista dal citato D. L. si applicano alle sole nuove costruzioni residenziali. 2. In tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell'appaltatore delle opere stesse anche nel caso in cui questi si sia avvalso nell'esecuzione dei lavori di un terzo quale subappaltatore, atteso che il primo in virtù dell'appalto aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere.

Ved. Cass. pen. III 5 dicembre 2003 n. 46865
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 38; L. 24 novembre 2003 n. 326) R

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