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24/10/2018

Decreto fiscale: disposizioni finanziarie urgenti e misure di pacificazione fiscale

È stato pubblicato nella G.U. del 23/10/2018, n. 247, il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Il D.L. 23/10/2018, n. 119, in vigore dal 24/10/2018, adotta misure in materia fiscale e finanziaria.

Si segnalano in particolare le seguenti norme:
- gli artt. da 1 a 9 consistono in disposizioni in materia di pacificazione fiscale, le quali consentono ai contribuenti di sanare alcune irregolarità fiscali tramite la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento e dei carichi affidati all'agente della riscossione, lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, la definizione agevolata delle controversie tributarie e la dichiarazione integrativa speciale;
- l'art. 10 prevede che, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo;
- l'art. 11 prevede che, dal 01/07/2019, la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- l'art. 12 stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;
- l'art. 19 apporta modifiche in materia di accisa;
- l'art. 21 dispone l'autorizzazione della spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, nonché della spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
- l'art. 22 prevede che al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla lett. a) del comma 100, dell’articolo 2, della legge 662/1996, sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018.  

Dalla redazione