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Sent.C. Cass. 12/05/2004, n. 8969

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Relazione «separata e segreta» del collaudatore ex art. 100 R.D. 1895/350 - Valore. 2. Appalti ll.pp. - Collaudo - Le due relazioni del collaudatore ex art. 100 R.D. 1895/350 - Differenti funzioni.
1. In tema di appalti pubblici, il parere favorevole al riconoscimento del credito dell'appaltatore, espresso dal collaudatore dell'opera nella relazione «separata e segreta» di cui all'art. 100, 2° comma, R.D. 25 maggio 1895 n. 350, non solo non può costituire diritti a favore dell'appaltatore e contrapposte obbligazioni a carico dell'amministrazione committente, ma è altresì atto non idoneo a fornire elementi di valutazione in ordine all'accoglimento delle domande fondate esclusivamente su di esso. (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva disconosciuto il credito dell'appaltatore, richiesto sulla base del contenuto della relazione riservata del collaudatore, ma ne ha integrato la motivazione ai sensi dell'art. 384 Cod. proc. civ.). 2. La relazione a cui il collaudatore è obbligato dall'art. 100, 1° comma, R.D. 25 maggio 1895 n. 350, per esprimere - tra l'altro - le sue deduzioni, tanto sul modo con cui furono eseguiti i lavori e le prescrizioni contrattuali quanto sulle modificazioni da introdursi nel conto finale e nella sua definitiva consistenza, va tenuta nettamente distinta, sia sul piano dell'attività accertativa che su quello probatorio, da quella di cui al 2° comma dell'art. 100 dello stesso R.D e non è idonea ad acquistare neppure il limitato valore indiziario dell'altra (e del certificato di collaudo). Infatti, le due relazioni - che la legge esige siano tenute, anche formalmente, separate, sono tra di loro distinte perché la prima è collegata alla stessa struttura e finalità del collaudo ed è indispensabile al termine di qualsiasi appalto di opere pubbliche, a differenza della seconda che è meramente eventuale e subordinata all'esistenza di domande e di riserve dell'appaltatore tempestivamente iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Inoltre la prima è destinata a contenere accertamenti di contenuto tecnico e contabile, mentre la relazione si traduce in una manifestazione di opinioni del collaudatore - che non deve rispondere né a norme giuridiche ovvero tecniche e prescinde da operazioni di verificazioni nonché dalle acquisizioni di scienza e costituenti il contenuto tipico delle funzioni del collaudatore - chiamato a sorreggere l'amministrazione committente nell'adozione di eventuali provvedimenti sulle richieste adottate dall'appaltatore (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva disconosciuto il credito dell'appaltatore, richiesto sulla base del contenuto della relazione riservata del collaudatore, ma ne ha integrato la motivazione ai sensi dell'art. 384 Cod. proc. civ.

1. e 2. Alle disposizioni dell'art. 100 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 sulle «Relazioni» del collaudatore, corrispondono quelle dell'art. 195 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Sul certificato di collaudo di un appalto di lavori pubblici e sulla relazione riservata del collaudatore ved. Cass. 16 maggio 2002 n. 7181 R (1. Automatica estinzione della polizza cauzionale alla scadenza del termine per l'approvazione del certificato di collaudo - 2. Il certificato di collaudo è un mero atto giuridico contenente un accertamento tecnico di parte); C. Stato IV 15 maggio 2000 n. 2734 R e 27 aprile 1999 n. 743 R (Diritto di accesso ex L. 90/241 alla relazione riservata del collaudatore); Cass. 14 giugno 2000 n. 8091 R (Inefficacia del certificato di regolare esecuzione in caso di giudizio); Cass. pen. III 18 aprile 2000 n. 4759 [R=WP18A004759] (Sulla responsabilità per l'omesso collaudo di un'opera pubblica o per il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori); Cass. pen. V 16 marzo 2000 n. 209 [R=WP16M00209] (Poiché il collaudatore di un'opera pubblica è un pubblico ufficiale, la falsa attestazione in un certificato di collaudo configura un reato ex art. 479 Cod. pen.); C. Conti, Piemonte 20 ottobre 1999 n. 1635 R (Il direttore dei lavori e collaudatore di un appalto di opera pubblica è responsabile per non avere rilevato nel certificato di regolare esecuzione l'esistenza di gravi carenze strutturali); Cass. S.U. 22 maggio 1998 n. 5140 [R=WSU22MA985140] (1. Il collaudatore ha l'obbligo di indicare negli atti di collaudo la somma dovuta dalla P.A. per rivalsa IVA - 2. L'avvenuta redazione del certificato di collaudo non preclude la possibilità per la P.A. di esperire un nuovo collaudo); Cass. 16 giugno 1997 n. 5373 R e 29 agosto 1994 n. 7574 R (La sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore senza riserve non pregiudica il suo diritto ad interessi o risarcimento dei danni per l'ingiustificato ritardo nel pagamento delle somme dovutegli); 25 novembre 1996 n. 10428 R (La pronuncia del collaudatore sul carattere indispensabile dei lavori aggiuntivi può dare all'impresa diritto al relativo compenso); 29 agosto 1994 n. 7574 R (Diritti dell'appaltatore per ritardata formazione del certificato di regolare esecuzione).
(Cod. proc. civ. art. 384; R.D. 25 maggio 1895 n. 350) [R=RD25MA95] (Cod. proc. civ. art. 384; R.D. 25 maggio 1895 n. 350)

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