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24/10/2018

Responsabilità del D.L. per opere edilizie su strutture o basamenti preesistenti

La Corte di Cassazione si è espressa con riferimento all'obbligo di diligenza dei professionisti incaricati della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi.

Nel caso di specie, era stata affermata la responsabilità solidale del geologo, dell’architetto incaricato della progettazione architettonica, dell’architetto incaricato del progetto particolareggiato nonché della D.L. e del collaudo, e dell’ingegnere e del geometra incaricati della direzione dei lavori strutturali, per l'evento franoso verificatosi nell'area di scavo relativa ai lavori di realizzazione di una cantina di imbottigliamento, che aveva ricompreso gran parte della pendice della collina.

La responsabilità dei professionisti era stata ritenuta sulla base dell’inadempimento dell’incarico loro affidato, poiché era stata rilevata la negligenza dei professionisti nella mancata considerazione in fase progettuale degli aspetti inerenti la stabilità del pendio sul quale si andava ad intervenire e nel mancato rilievo di tale inadeguatezza da parte dei professionisti incaricati, neppure in corso d'opera a seguito dell'emergere dei pericoli di smottamento del pendio.

In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 27/09/2018, n. 23174, ha ribadito il principio consolidato secondo il quale, trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera.

Inoltre, anche nell'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Pertanto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato che sussiste un obbligo generico (quale quello di prendere formale visione del progetto della fondazione, di controllare la rispondenza dello stato effettivo dei luoghi a quello descritto in progetto, di far eseguire saggi nei terreni di fondazione per prendere esatta cognizione dei terreni medesimi), gravante non soltanto sul geologo e sul progettista ma anche sulla direzione lavori.
 

Dalla redazione