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Sent.C. Stato 08/03/2004, n. 1072

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Giustificazioni preventive (anche se mancanti od insufficienti) - Altre giustificazioni nella successiva verifica in contraddittorio - Legittimità.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici le offerte, ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis della L. 94/109, devono essere corredate da giustificazioni preventive, fermo restando il diritto dell'impresa - in forza del principio del contraddittorio sancito dalle norme comunitarie - di presentare successivamente le proprie giustificazioni in sede di verifica delle anomalie riscontrate nel corso della procedura; l'eventuale mancata presentazione o l'insufficienza delle giustificazioni iniziali (relative alle voci di prezzo più significative pari al 75% dell'importo dell'appalto a base d'asta) non comporta l'esclusione dalla gara ed invece innesca la successiva fase delle giustificazioni postume in contraddittorio.

Ved. C. Stato V 17 febbraio 2004 n. 613 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis) R

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