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Sent.C. Stato 02/02/2004, n. 324

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Collegio perfetto - Mancanza di firma di tutti i componenti nel verbale - Irrilevanza. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Principio di continuità - Eccezioni possibili.
1. In una gara d'appalto la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto; e pertanto, per la determinazione dei criteri di valutazione e di giudizio nonché per le decisioni conclusive, deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, intendendosi per plenum quello risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina, potendosi derogare al detto principio solo per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate; pertanto il principio del plenum è violato solo quando sia dimostrata l'assenza effettiva di taluno dei componenti del Collegio e non anche quando il verbale non risulti firmato da tutti i componenti; quest'ultima circostanza potrebbe infatti dipendere da mera dimenticanza o irregolarità formale, carenze che di per sé non dimostrano l'assenza dalla seduta del componente che le ha originate. 2. Nelle gare d'appalto sono ammissibili eccezioni al principio di continuità quando la conclusione delle operazioni di gara deve essere rinviata per obiettivi impedimenti.

Sulla Commissione giudicatrice in una gara d'appalto di lavori pubblici (composizione, poteri) ved. C. Stato V 20 gennaio 2004 n. 155 R(Le operazioni della Commissione devono essere svolte dal suo plenum soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative come la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività strumentali vincolate, istruttorie o preparatorie); VI 27 ottobre 2003 n. 6615 R (La Commissione di gara, in presenza di modalità di aggiudicazione non automatiche e prima di prendere conoscenza delle offerte, ha la facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali enucleari dal bando di gara o dalla lettera di invito); V 9 giugno 2003 n. 3247 R e V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative); 8 luglio 2002 n. 3790 R(Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l'appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All'amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l'attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 R(Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell'ente appaltante)

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