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Sent.C. Cass. 07/07/2003, n. 10683

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1. Notaio - Illecito disciplinare - Illecita concorrenza o compromissione della dignità e reputazione del notaio nonché del decoro e prestigio della classe notarile.
1. In riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l’art. 147 della L. n. 89 del 1913 prevede due fattispecie alternative di illecito, una consistente nella illecita concorrenza, e l’altra che consiste nella compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile; quest’ultima è una fattispecie di illecito disciplinare a condotta libera, all’interno del quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, nonché dei principi di deontologia professionale dei notai emanati dal Consiglio nazionale del Notariato nel 1994; l’obbligo di rispettare tali principi, primi fra tutti i principi della indipendenza e della imparzialità, nonché della tendenziale esclusività dell’attività svolta, non costituisce limitazione del principio della libera iniziativa privata, previsto e tutelato dall’art. 41 Cost., in quanto la professione notarile non è soltanto una libera professione finalizzata al perseguimento di interessi di natura personale, ma costituisce anche esercizio di una pubblica funzione, che deve essere esercitata nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla legge.

1. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che avesse posto in essere una condotta lesiva del prestigio e del decoro della professione notarile il notaio che aveva intrapreso l’attività di procacciatore d’affari, svolgendo attività di intermediazione per la collocazione di prodotti assicurativi. 1a. (NOT.1) - Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. Cass. 12 maggio 2003 n. 7261 R (Il notaio che debba preparare un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l’obbligo della preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro immobiliare generale, in caso di mancato aggiornamento del registro particolare, purché tale mancato aggiornamento riguardi un periodo di tempo limitato); 28 gennaio 2003 n. 1228 R (Il notaio ha l’obbligo di prestazioni relative ad atto pubblico di trasferimento immobiliare, anteriori e successive alla stipula); 13 gennaio 2003 n. 309 R (Il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa al fine di fare conseguire alle parti il regime fiscale più autorevole, viola l’obbligo ex art. 1176, 2° c., Cod. civ.); 4 dicembre 2002 n. 17202 R (Sulla responsabilità professionale del notaio ex art. 147, L. 16 febbraio 1913 n. 89); 23 ottobre 2002 n. 14934 R (Natura contrattuale della responsabilità professionale del notaio); 13 giugno 2002 n. 8470 R e 18 gennaio 2002 n. 547 R (Il notaio, per una stipula di compravendita immobiliare, ha l’obbligo di accertare la libertà del bene e di effettuare le visure catastali ed ipotecarie, salvo espressa dispensa dalle parti); 16 gennaio 2002 n. 398 R (Il notaio che nel ricevere un atto di concessione di ipoteca incorra in errore nella indicazione dei dati catastali dell’immobile, risponde del suo inadempimento se ed in quanto questo abbia procurato un danno all’interessato).
(Cost. art. 41; L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 147)

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