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Sent. C. Cass. 28/05/2003, n. 8512

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Disciplina violata - Successiva disciplina meno restrittiva - Conseguenza - Violazione sanata.
1. In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima in quanto, risultando conforme alla nuova disciplina, ha caratteristiche identiche a quelle previste per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

1a. (DIST.19) - Sulla violazione delle norme sulle distanze ved. C. Stato IV 25 settembre 2002 n. 4927 R (In caso di violazione delle norme sulle distanze dalla strada non occorre motivazione per l’ordine di demolizione ex art. 20 R.D. 33/1740); Cass. 7 marzo 2002 n. 3341 R e 17 maggio 2000 n. 6414 R (In caso di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice civile e da norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, il danno al proprietario confinante è in re ipsa, senza necessità di specifica prova); 7 marzo 2002 n. 3340 [R=W27M023340] [In caso di violazione delle norme urbanistiche in tema di altezza e volumetria degli edifici si configura una responsabilità per danni ex art. 872 Cod. civ. (come quando ne deriva una diminuzione di luce ed aria per il vicino, con una connessa diminuzione del valore del suo immobile)]; 5 dicembre 2001 n. 15367 R (In caso di violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni non occorre alcuna indagine per accertare se siano derivati danni al fondo del vicino, in quanto le disposizioni sulle distanze non lasciano al giudice alcun margine di valutazione); 1° marzo 2001 n. 2998 R (In caso di violazione di distanze legali fra costruzioni, alla richiesta del proprietario confinante per la demolizione o l’arretramento dell’opera può accompagnarsi l’ulteriore pretesa di risarcimento del danno); e nota 1a a Cass. 17 maggio 2000 n. 6414 R; 18 aprile 2000 n. 4980 R (L’inosservanza delle distanze legali fra le costruzioni comporta il risarcimento del danno e la demolizione dell’illecita costruzione); 13 dicembre 1999 n. 13963 R (In caso di inosservanza, da parte di un proprietario, della distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio, il vicino ha diritto alla riduzione in pristino ex art. 872 Cod. civ. e al risarcimento del danno); 13 ottobre 1999 n. 11525 R (In caso di violazione delle norme sulle distanze legali, nella domanda di rimessa in pristino non è implicita la domanda di risarcimento del danno); 24 luglio 1999 n. 8023 R (Una volta accertata la violazione delle norme sulle distanze, è irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla esistenza o meno di intercapedini (dannose o pericolose) formatesi in conseguenza della violazione); S.U. 12 giugno 1999 n. 333 R (Le controversie fra privati su opere edilizie non conformi alle norme vigenti ricadono nella giurisdizione dell’A.G.O.).

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